Il broker di assicurazioni, attraverso il suo blog Polizze&Opinioni, dice la sua in merito all’articolo 3 del Ddl Concorrenza.
Esistono diversi punti del Disegno di Legge Concorrenza, approvato nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, meritevoli di approfondite riflessioni sotto il profilo della innovazione normativa che il provvedimento, se approvato definitivamente dalle Camere, introdurrebbe nel nostro sistema assicurativo e risarcitorio. Mi limito a soffermarmi su un aspetto apparentemente solo “comportamentale” che l’articolo 3 dello stesso DdL sembra proporre.
Saltato a piè pari il tanto temuto obbligo a carico di tutti gli intermediari di proporre tre preventivi quando di polizze auto si tratta, ecco spuntare dalla fantasia del bozzettista legislatore l’obbligo a carico degli intermediari di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari.
Alcune considerazioni:
– Se di mandatari si tratta è evidente che l’obbligo si dovrebbe intendere come unicamente posto a carico degli agenti di assicurazione, in quanto unici soggetti titolari di un mandato da parte delle compagnie rappresentate. Risulta alquanto incomprensibile comprendere la ratio che avrebbe ispirato l’estensore della norma nel produrre almeno due risultati: 1) in questo caso i preventivi potrebbero essere addirittura superiori ai tre inizialmente temuti ed esorcizzati dalla categoria agenziale, coincidendo obbligatoriamente con il totale numero complessivo dei mandati sottoscritti e teoricamente di portata superiore a tre. 2) risulterebbero esclusi dall’obbligo i broker (sprovvisti di mandati di alcuna compagnia, a meno che l’obbligo immaginato a loro carico non riguardi il teoricamente illimitato mercato al quale possono avere istituzionalmente accesso), così come gli intermediari che agiscono attraverso i siti di comparazione, gli sportelli bancari e postali. Discriminazione non di poco conto che contrasterebbe con tutti i principi di uguaglianza e omogeneità ammessi non solo dal buon senso comune.
– La dichiarazione del cliente sembrerebbe valida anche se resa genericamente, senza cioè il dettaglio al suo interno di quali compagnie sia essa il risultato, e se le stesse coincidano effettivamente con il numero dei mandati attivati dall’intermediario. Se queste informazioni dovessero essere aggiunte aumenterebbe esponenzialmente l’onere gestionale per tutti gli agenti.
– Sarà finalmente abolito il divieto strutturale del comparatore Ivass e Ministeriale, che, in virtù dell’originario capitolato d’appalto per la fornitura del relativo software all’allora Isvap (del 13/08/2007), prevedeva pregiudizialmente che Al fine impedire l’utilizzo “professionale” del portale da parte di agenti, broker, ecc. e la diffusione di informazioni sensibili delle compagnie, il sistema dovrà disporre di un sistema di autenticazione mediante l’uso di credenziali di accesso “userid” basate sull’indirizzo e-mail dell’utente.
– Il preventivatore diventerà finalmente uno strumento di agile consultazione on line collettivo, fornendo un ulteriore e definitivo contributo alla praticabilità delle informazioni e della trasparenza. Non risulta tuttora chiaro se l’intermediario, chiunque esso sia, sia tenuto a produrre il risultato della raccolta dei premi praticati dalle cosiddette compagnie mandanti, oppure si possa limitare a favorire ai propri assicurati l’uso e l’accesso di postazioni on line presso i propri uffici, con interrogazioni rivolte direttamente dal cliente al preventivatore ufficiale dell’Ivass.
– Non è poi così vero che l’intermediario non sia assoggettato all’obbligo di rilascio di supporti cartacei, poiché la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 dovrà pur essere redatta in forma scritta per poter essere poi successivamente sottoscritta dal cliente stesso.
Ancora una volta assistiamo a un ennesimo tentativo di incrementare trasparenza, e quindi informazione a favore dei clienti, appesantendo però i già ingombranti obblighi di compliance a carico degli attori attivi del sistema, e cioè gli intermediari, e riducendo la presa d’atto delle avvenute consapevolezze precontrattuali a una quasi meccanica sottoscrizione di documenti, che nella maggior parte dei casi, non saranno letti dai clienti, e che continueranno invece ad affidarsi al naturale rapporto fiduciario con il proprio intermediario.
E continuerà ad essere ancora una volta questa la cifra distintiva della persona verso la macchina, dando al termine concorrenza il senso del risultato del confronto tra competenze e non solo di prezzo. Sono questi i risultati della esasperata rincorsa verso una concorrenza forse troppo predicata e ormai tanto esasperata.
Mario Vatta (nella foto), broker di assicurazioni
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