Per l’istituto di vigilanza, il tema riveste «particolare delicatezza in considerazione delle esigenze di tutela del cliente e della corretta gestione dei flussi verso l’impresa di assicurazione che presta la copertura».
Fornire agli intermediari e alle imprese di assicurazione indicazioni per una corretta interpretazione del principio della separazione patrimoniale (nonché precise istruzioni in ordine alle operazioni ammissibili sul conto separato). Era questo l’obiettivo dell’Ivass con la lettera al mercato diramata qualche settimana fa, e che riguardava alcuni aspetti.
tuttointermediari.it, dopo aver riportato le parti relative ad “Addebito di partite non assicurative sul conto corrente separato”, “Agenti che operano su mandato di più imprese – Intestazione del conto corrente separato”, “Compensazioni di pagamenti/rimborsi premi relativi a clienti di agenzie mono/plurimandatarie” e “Modalità di calcolo della fideiussione sostitutiva del conto corrente separato in caso di plurimandato”, chiude il cerchio con l’aspetto riguardante l’utilizzo di carte prepagate da parte degli intermediari assicurativi per l’incasso dei premi assicurativi.
L’Ivass ha innanzitutto ricordato che gli intermediari assicurativi possono incassare i premi ricevuti dai contraenti con tutti i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 47, comma 3, del Regolamento Isvap n. 5/200610 (assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati in precedenza), inclusi i sistemi di pagamento elettronici mediante carte di credito o di debito che abbiano quale beneficiario l’impresa per conto della quale l’intermediario opera oppure l’intermediario stesso, espressamente in tale qualità.
Risulta quindi «chiaro», per l’Ivass, «che il riferimento normativo ai “sistemi di pagamento elettronici” è nel senso che il contraente, nel corrispondere il premio, possa utilizzare la propria carta di debito/credito attraverso un dispositivo messo a disposizione dall’intermediario e collegato con il conto corrente separato. Dall’esperienza di vigilanza è emerso l’utilizzo da parte di alcuni intermediari, per l’incasso dei premi, delle c.d. carte prepagate, ossia carte di pagamento che consentono la formazione della provvista attraverso versamenti effettuabili in varie forme, ivi comprese le operazioni di accredito presso esercizi convenzionati con il sistema di gestione della carta di pagamento».
Per l’istituto di vigilanza, il tema riveste «particolare delicatezza in considerazione delle esigenze di tutela del cliente e della corretta gestione dei flussi verso l’impresa di assicurazione che presta la copertura e va esaminato alla luce del principio di separazione patrimoniale».
L’Ivass, quindi, sottolinea: «per gli intermediari che operano con conto corrente separato, l’utilizzo per l’incasso dei premi di una carta di pagamento prepagata non direttamente collegata a tale conto realizza una forma d’incasso “in proprio” che non può ritenersi conforme ai requisiti che la normativa vigente in materia di separazione patrimoniale pone a garanzia del corretto funzionamento del mercato assicurativo. Infatti la carta in questione si fonda su un ulteriore e diverso contratto con l’istituto di credito emittente e proprietario della stessa, non soggetto alle tutele legali proprie del conto separato (inammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione, ecc.). In altri termini, per i premi incassati tramite carta di pagamento si determina una giacenza, seppur temporanea, su uno strumento diverso dal conto separato e privo delle garanzie che lo assistono. Nel richiamare il disposto dell’articolo 54, comma 2, del Regolamento n. 5/2006 nella parte in cui prevede che “Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato”».
Il principio della separazione patrimoniale, nel sistema del codice delle assicurazioni e del Regolamento n. 5/2006, «esclude che i premi e le somme citate possano transitare per conti diversi dal conto separato: a tali diversi conti può essere assimilata la carta di pagamento che, pur non essendo formalmente qualificabile come conto corrente, ne presenta le funzionalità proprie».
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA