L’istituto di vigilanza è intervenuto con una lettera al mercato per chiarire alcuni aspetti.
I movimenti registrati sul conto separato devono riferirsi «esclusivamente ai premi pagati all’intermediario, eventualmente al netto delle provvigioni ove l’impresa lo abbia consentito, e all’accredito di somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione». Sono escluse pertanto «le operazioni compiute dall’intermediario a titolo personale o relative alla gestione d’impresa dell’intermediario stesso, così come da parte delle compagnie non sono consentiti addebiti/accrediti sul conto separato non riconducibili alle predette voci ed attinenti ad altre e diverse partite (cosiddette partite non assicurative o Pna, per esempio le rate di rivalsa, il canone di affitto dei locali, le utenze, la cassa di previdenza, la quota di iscrizione al gruppo aziendale agenti), pur se originate dal rapporto di mandato in essere con l’intermediario».
La precisazione arriva dall’Ivass ed è contenuta all’interno di una lettera indirizzata al mercato, inviata a imprese di assicurazione con sede legale in Italia, rappresentanze di imprese con sede legale in uno stato terzo e intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel Rui, che mira a chiarire alcuni aspetti riferiti al tema Separazione patrimoniale e fideiussione bancaria sostitutiva (articolo 117 del codice delle assicurazioni), una questione che (troppo) spesso oggetto di varie interpretazioni.
Nell’ambito della propria attività di vigilanza, l’Ivass ha riscontrato l’adozione, sia da parte degli intermediari, sia da parte delle compagnie, di soluzioni operative «talvolta non in linea con la ratio e le finalità sottese al principio di separazione patrimoniale» sancito dall’articolo 117 del Codice delle assicurazioni e dai corrispondenti articoli 54 e 54 bis del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Fabio Sgroi
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