Entrerà in vigore l’1 gennaio 2015, a esclusione dei rapporti continuativi. L’Ivass ha accolto alcune richieste di Acb e Sna.
Dopo averlo posto in pubblica consultazione, l’Ivass ha pubblicato la nuova versione del Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 recante le disposizioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari. Il Regolamento, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 (ma per i rapporti continuativi le disposizioni si applicano «al primo contatto utile») dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Regolamento (35 articoli) contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.
In questo articolo, tuttointermediari.it si sofferma sugli articoli (31 e 32) che riguardano esplicitamente gli agenti e i mediatori di assicurazione e su come sono stati modificati. Ecco il contenuto dei due articoli e in blu, le osservazioni formulate che sono state accolte.
ARTICOLO 31 (Obblighi di adeguata verifica della clientela)
1. Gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice nell’ambito dell’attività di intermediazione assicurativa, in conformità ed in adempimento di quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, commi 1 e 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 agli stessi applicabili: Ivass ha accolto la richiesta avanzata dall’Acb (Associazione di categoria broker di assicurazioni e riassicurazioni) di includere anche gli intermediari assicurativi iscritti alla sezione D) del Rui, cioè banche e società finanziarie. Accolta anche la richiesta dello Sna (Sindacato nazionale agenti) di eliminare l’articolo 13 dello schema di regolamento, che prevedeva ulteriori obblighi a carico degli intermediari assicurativi.
a) identificano e verificano l’identità del cliente, del titolare effettivo, dell’esecutore ed, al momento della corresponsione della prestazione assicurativa, del beneficiario; In questo caso, è andata a buon fine la richiesta da parte dell’Ania di specificare che i dati identificativi del beneficiario vadano acquisiti solo in sede di corresponsione della prestazione.
b) conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti ai fini dell’identificazione dei soggetti di cui alla lettera a);
c) mettono immediatamente a disposizione delle imprese le informazioni ed i documenti acquisiti per l’adempimento degli obblighi d’identificazione della clientela di cui al Capo II; Accolta la richiesta di Acb di esplicitare meglio il contenuto degli obblighi di adeguata verifica a carico degli intermediari assicurativi, includendo sia quello di verifica dell’identità, sia quello relativo al controllo costante del rapporto continuativo.
d) rilevano il comportamento tenuto dal cliente in occasione del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo, e ne danno notizia alle imprese in conformità a quanto previsto nei relativi accordi e/o istruzioni.
ARTICOLO 32 (Obblighi di registrazione)
1. Gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), del Codice adempiono agli obblighi di registrazione comunicando tempestivamente alle imprese, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo, i dati e le informazioni di cui ai provvedimenti di Banca d’Italia, recanti disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione, con riferimento all’attività svolta. Ivass ha comunicato di aver accolto la richiesta dello Sna di delimitare meglio gli obblighi di registrazione a carico degli intermediari assicurativi.
2. Per gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice, gli obblighi di comunicazione dei dati alle imprese, relativi alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell’accordo sottoscritto o ratificato dalle imprese.
Fabio Sgroi
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