Il riferimento è al bollettino di luglio 2015. Il totale delle multe è di 77.575 euro.
Dopo Assicuratrice Milanese e UnipolSai è Generali Italia la compagnia ad avere ricevuto la sanzione più elevata nell’ultimo bollettino dell’Ivass. Il totale delle multe inflitte dall’istituto di vigilanza alla compagnia con sede a Mogliano Veneto (Treviso) è stato pari a 77.575 euro (la somma di 29 ordinanze).
Le violazioni commesse hanno riguardato in particolare gli articoli 134 (attestazione sullo stato di rischio), 146 (diritto di accesso agli atti), 148 (procedura di risarcimento), 149 (procedura di risarcimento diretto), 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) e 183 (regole di comportamento) del Codice delle Assicurazioni, l’articolo 16 (riscontro a richieste di informazioni) del Regolamento Ivass n.35/2010 e gli articoli 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap) e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private).
In particolare, Generali Italia è stata sanzionata per mancato riscontro all’interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad alcuni prodotti assicurativi vita; per mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di alcuni fascicoli di alcuni sinistri Rc auto; per mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato; per rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; per mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
Fabio Sgroi
© RIPRODUZIONE RISERVATA