RIVALSA E AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: UNA SENTENZA CHE APRE A NUOVE INTERPRETAZIONI

Caterina Omero, avvocata e wealth specialist presso lo studio legale Floreani, commenta una recente pronuncia del Tribunale di Lucca.

Caterina Omero

«Seppure la giurisprudenza ritenga che l’importo della rivalsa sul portafoglio (la somma che un agente assicurativo corrisponde alla compagnia per l’acquisizione del pacchetto clienti) andrebbe determinato considerando il valore economico del portafoglio attribuito in gestione all’agente subentrante, il quale in termini di provvigione ne trarrebbe benefici, nella realtà la maggioranza delle imprese assicuratrici utilizza come piano di ammortamento quello cosiddetto “alla francese”. Che la stessa giurisprudenza ritiene errato». Caterina Omero, avvocata e wealth specialist presso lo studio legale Floreani, ha approfondito questo tema alla luce della recente sentenza (la numero 285/2025) del Tribunale di Lucca.

Il piano di ammortimento “alla francese”, ha ricordato Omero, «prevede un pagamento del debito a rate uguali e costanti, composte da una quota di capitale crescente e una di interessi decrescente. Gli interessi delle rate sono calcolati sull’intero capitale da rimborsare».

Il diritto alla rivalsa  «è riconosciuto dall’articolo 37 dell’Accordo Nazionale Agenti, al primo comma stabilisce l’ammontare della rivalsa dovuto e al secondo comma ne fissa le modalità di versamento. Queste modalità di pagamento della rivalsa si basano principalmente su accordi individuali o aziendali che nella maggior parte dei casi considerano, oltre alla durata del piano, anche i tassi di interesse ridotti e presentano dunque condizioni maggiormente vantaggiose».

Il Tribunale di Lucca ha affermato che, per avere “un ammortamento a rate uguali è sufficiente prevedere l’applicazione dell’interesse annuo sulla sola rata annuale”, ritenendo «pertanto errato l’ammortamento alla francese», ha fatto presente Omero. Il Tribunale, ha osservato l’avvocata, «considera, dunque, come corretto e conferma il metodo che prevede l’applicazione dell’interesse annuo sulla sola rata annuale. L’obbligo di calcolo dell’interesse annuo e riferito alla singola rata costante annua e non già sull’intero capitale residuo».

Il Tribunale di Lucca, inoltre, ha concluso rilevando che «un piano di ammortamento alla francese, a rata costante, ma con quote di capitale rimborsato crescente nel tempo, diverge dalla regola cristallizzata nell’Accordo».

Secondo Omero, «questa sentenza si fa strada, pertanto, a nuove interpretazioni in tema di rivalsa. Quello che è certo è che le metodologie di ammortamento differiscono nettamente l’una dall’altra e l’applicazione di queste potrebbe portare a rilevanti differenze economiche»(fs)

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