La segretaria generale dell’istituto di vigilanza ha aperto i lavori di ieri nell’ambito di un seminario dedicato: «In un sistema giuridico moderno, il risarcimento non è mai il prezzo della vita… ma il riconoscimento del danno e la ricostruzione, per quanto possibile, di un equilibrio spezzato” e “in questa prospettiva, il risarcimento assolve a una funzione che va oltre la dimensione patrimoniale”.

Il risarcimento del danno grave alla persona nella Rc auto e nella Rc sanitaria. Il tema è stato affrontato ieri in occasione di un seminario specifico organizzato dall’Ivass, a Roma, e al quale hanno preso parte diversi esponenti del mercato, delle istituzioni, del mondo accademico e giuridico. L’obiettivo è stato quello di approfondire le questioni più complesse, evidenziandone criticità ma anche aspetti positivi ed eventuali soluzioni alle problematiche ancora aperte. Al centro del dibattito, la Tabella unica nazionale (Tun), come strumento di uniformità, certezza del diritto e tutela della persona, alla cui definizione ha contribuito l’Ivass.
«Parlare di risarcimento del danno non patrimoniale alla persona», ha affermato Ida Mercanti, segretaria generale dell’Ivass, aprendo i lavori, «significa affrontare uno dei punti di maggiore delicatezza del diritto contemporaneo. È il momento in cui il diritto è chiamato a misurarsi con ciò che, per definizione, non è pienamente misurabile: il valore della vita, della salute, dell’integrità psico-fisica della persona. In un sistema giuridico moderno, il risarcimento non è mai il prezzo della vita. Non è una valutazione economica dell’essere umano. È, piuttosto, il tentativo (imperfetto) di offrire una risposta giuridica a una lesione irreversibile. Una risposta che ha come obiettivo non la compensazione in senso stretto, ma il riconoscimento del danno e la ricostruzione, per quanto possibile, di un equilibrio spezzato».
Per Mercanti il paradosso è evidente: «La vita è riconosciuta come un bene inestimabile, fuori da ogni logica di mercato. Eppure, quando viene lesa, il diritto non può sottrarsi al compito di tradurre quella lesione in una misura monetaria. Non farlo significherebbe lasciare la vittima senza tutela o affidare la risposta a dinamiche incompatibili con uno Stato di diritto».
DANNO BIOLOGICO – Negli ultimi anni, questo paradigma si è evoluto profondamente. «Al centro c’è oggi il danno biologico, inteso come lesione dell’integrità della persona in quanto tale. Il risarcimento non è più quindi legato soltanto alla perdita della capacità lavorativa, al reddito perduto. Viene in rilievo la qualità della vita compromessa, la possibilità di realizzare la propria progettualità, di vivere relazioni, affetti, interessi. In questa prospettiva, il risarcimento assolve a una funzione che va oltre la dimensione patrimoniale. Esso diventa uno strumento di tutela della dignità della persona, riconosciuta e garantita dalla nostra Costituzione».
DANNO MORALE E DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – Ancora più complessa è la valutazione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale. «Qui il diritto si confronta con il dolore e con un vuoto che non può essere colmato», ha riconosciuto Mercanti. «La sfida è evitare una monetizzazione del dolore fine a sé stessa e, al tempo stesso, non negare che quella sofferenza ha inciso in modo permanente sulla vita della persona. Il risarcimento non ripaga il dolore, ma riconosce che esso esiste, ha un peso giuridico e merita considerazione».
LA TABELLA UNICA NAZIONALE (TUN) – È in questo contesto che si colloca il ruolo delle tabelle di liquidazione e, in particolare, della Tabella unica nazionale (Tun), che «risponde a un’esigenza essenziale di uguaglianza e di certezza del diritto. Serve a evitare che il valore della lesione dipenda dal luogo in cui il giudice opera o dalla variabilità delle prassi decisionali. Serve a garantire che casi simili ricevano trattamenti simili», ha evidenziato Mercanti. «Allo stesso tempo, la tabella non può diventare un automatismo. La personalizzazione del danno resta un principio irrinunciabile. Ogni vita è diversa, ogni storia è unica. Spetta al giudice bilanciare l’esigenza di uniformità con l’attenzione alla specificità del caso concreto».
Il risarcimento del danno alla persona rappresenta, in definitiva, «una delle forme più alte di riconoscimento che l’ordinamento offre all’individuo. È l’ammissione che, anche quando il danno non è riparabile, il diritto non può restare indifferente. Occorre tuttavia essere consapevoli che il risarcimento non è una verità assoluta. È una costruzione giuridica, una convenzione sociale. È un ponte tra l’irreparabilità del danno e la necessità di dare una risposta. Nessuna somma potrà mai restituire ciò che è stato perso. Ma senza questa convenzione, la pace sociale sarebbe messa in discussione».
IL CONTESTO EUROPEO – L’Unione europea, ha ricordato la segretaria generale dell’Ivass, ha armonizzato molti aspetti della Rc automobilistica (massimali minimi, oggetto della copertura, tutele per i danneggiati), ma il risarcimento del danno alla persona, in particolare per la parte non patrimoniale, rimane differenziato tra i Paesi membri. «Questa disomogeneità solleva interrogativi rispetto ai principi di uguaglianza e di parità di trattamento. Essa trova spiegazione nei limiti delle competenze dell’Unione e nelle differenze tra i sistemi nazionali, ma resta difficile spiegare perché, a parità di lesione, il trattamento risarcitorio possa variare in modo significativo nello spazio europeo. Resta altrettanto evidente che i costi di queste asimmetrie finiscono per gravare sui cittadini dei Paesi con livelli di tutela più elevati».
IL RUOLO DEL LEGISLATORE E DELLA GIURISPRUDENZA – Il legislatore è chiamato a mediare tra interessi contrapposti. «Da un lato, il diritto della vittima a un ristoro quanto più possibile adeguato. Dall’altro, l’esigenza di sostenibilità del sistema assicurativo e, più in generale, del sistema economico», ha osservato Mercanti. «Le tabelle, i limiti, le regole di contenimento del rischio sono strumenti di questa mediazione, scelte che cercano di bilanciare giustizia individuale e stabilità collettiva. n questo equilibrio delicato, il ruolo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità agisce come presidio, evitando che il risarcimento si riduca a un indennizzo forfettario privo di reale attenzione alla persona. Il principio della personalizzazione del danno resta il cuore di questa tutela».
IL LAVORO DELL’IVASS – È con questa consapevolezza che l’Ivass ha lavorato negli ultimi anni, offrendo il proprio supporto tecnico al processo di costruzione della Tabella unica nazionale. «Essa non introduce nuovi valori: traduce in parametri applicativi i principi già definiti dal legislatore nel Codice delle Assicurazioni. È stato un lavoro complesso, che ha richiesto confronto, approfondimento e un intenso dialogo con tutti gli attori coinvolti. Accogliamo quindi con soddisfazione la recente pronuncia della Corte di Cassazione (del 7 aprile scorso, ndr), che ha riconosciuto la Tun come parametro generale di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche al di fuori del suo ambito di applicazione diretta. Si tratta di un passaggio importante per ridurre l’incertezza interpretativa e i costi del contenzioso». Questa evoluzione, ha fatto notare la segretaria generale dell’Ivass, «potrà avere effetti sugli equilibri del settore assicurativo, in particolare per i sinistri di maggiore gravità. Ma la certezza del diritto è un valore per tutti gli operatori e per il sistema nel suo complesso».
SANITA’ – Nel settore sanitario, il tema delle infezioni nosocomiali e dell’ipotesi di un fondo di garanzia dedicato «pone questioni decisive di sostenibilità e di tutela dell’interesse pubblico, richiede un disegno attento, per evitare comportamenti opportunistici e incentivare una corretta gestione del rischio clinico», ha sottolineato Mercanti. «Un sistema che diventa non assicurabile produce effetti negativi sull’intero servizio sanitario e, in ultima analisi, sul diritto alla salute dei cittadini».
Nel corso dei lavori sono emerse indicazioni sulle prospettive evolutive nei settori della Rc auto e sanitaria per la liquidazione del danno. Si è parlato di rendita, risarcimento in forma specifica e strumenti di protezione per la non autosufficienza conseguente a sinistro. Tuttointermediari.it entrerà nello specifico, nei prossimi giorni, con diversi articoli relativi all’evento.
Fabio Sgroi
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