domenica 26 Ottobre 2025

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RICORDATE LO SPOT DI PRIMA ASSICURAZIONI? L’ANTITRUST SANZIONA LA SOCIETA’: 250.000 EURO DI MULTA

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che vi fossero «affermazioni ingannevoli e idonee a confondere i consumatori» e così è intervenuta per «pratica commerciale scorretta».   

Una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250.000 euro. È quanto irrogato dall’Antitrust alla società Prima Assicurazioni per l’ormai “famoso” spot pubblicitario che aveva fatto infuriare la categoria degli agenti. C’è voluto tempo, ma alla fine gli agenti hanno avuto ragione. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha emesso questo provvedimento (il numero 26612) nella sua adunanza dello scorso 11 maggio.

A scrivere all’Antitrust (nel periodo luglio – dicembre 2016) in merito allo spot contestato (contenente «messaggi con presunte affermazioni ingannevoli e idonee a confondere i consumatori») ma anche ad alcuni messaggi pubblicati sul sito istituzionale di Prima erano state l’Aiba, Anapa Rete ImpresAgenzia, Assointermediari, lo Sna e alcuni consumatori.

A ottobre dello scorso anno l’Antitrust ha comunicato alla società Prima l’avvio di una istruttoria per possibile violazione di alcuni articoli del Codice del Consumo, «in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, mediante informazioni ingannevoli e/o omissioni informative, presenti sia nello spot televisivo, sia nel sito internet (nella versione diffusa dal 22 agosto al 28 ottobre 2016 e in quella modificata dal 28 ottobre 2016 ed attualmente in diffusione), in ordine a: la reale natura del professionista; le effettive condizioni economiche delle pubblicizzate polizze Rc auto, prospettando un generico “risparmio”, senza fornire criteri e parametri di riferimento, certi appropriati e oggettivi, e che può essere vanificato dalla presenza di costi e oneri specifici delle polizze offerte; la confusione informativa sull’esercizio del diritto di recesso, tenuto conto che in realtà non vi è tacito rinnovo della vecchia polizza; la confusione sulle condizioni di validità del preventivo e sulla necessità per il consumatore di verificarne la validità, con riferimento particolare all’effetto fuorviante delle indicazioni riportate in calce al preventivo, nella sezione di riepilogo e di verifica dei dati inseriti, laddove si ricordano le condizioni di validità del preventivo stesso (“Contraente e proprietario coincidono”; “la Residenza coincide con il domicilio”; “KM percorsi in un anno fino a 20.000”; “tutti i conducenti hanno età meno di 26 anni compiuti”). Il preventivo, infatti, sembra vincolato al rispetto di tali condizioni, come espressamente indicato nel testo, mentre l’offerta risulta corrispondere a soggetti con requisiti diversi, ad esempio con un’età inferiore a 26 anni, avendo il sistema di preventivazione del professionista desunto l’età del cliente dalla data di nascita da questi immessa. Inoltre, la locuzione “nel caso in cui uno o più dati risultassero errati, clicca modifica” potrebbe indurre il consumatore a ritenere che i dati oggetto di verifica siano quelli da lui indicati (targa del veicolo, data di nascita) e non quelli relativi alle condizioni a cui è legato il preventivo».

L’ITER CHE HA PORTATO AL PROVVEDIMENTO – Il 1° dicembre scorso Prima Assicurazioni ha inviato all’Antitrust le sue memorie difensive unitamente a un formulario di presentazione di impegni, cui è seguita un’audizione che si è svolta il 20 dicembre sempre dell’anno scorso. Nel frattempo sia lo Sna, sia Anapa, sono stati ammessi a partecipare all’istruttoria, con audizioni presso l’Antitrust a metà gennaio scorso. Lo scorso 15 febbraio l’Antitrust ha rigettato il testo degli impegni presentato da Prima, mentre Anapa lo scorso 4 aprile ha prodotto una memoria conclusiva. L’Antitrust ha anche richiesto un parere sia all’Ivass (che «non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie»), sia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni («ha ritenuto che il mezzo internet è il terzo mezzo di comunicazione di massa per penetrazione e che, nel caso di specie, si tratta di “uno strumento idoneo ad influenzare in modo significativo alla realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto il parere a questa Autorità”»).

L’Antitrust ha acquisito queste evidenze: innanzitutto «la pubblicità televisiva diffusa nel periodo luglio-agosto 2016 da Prima, oltre a riportare affermazioni di asserito primato, esaltava l’estrema facilità di passare dal precedente assicuratore a Prima con un semplice click e “senza disdetta”. Lo spot non riportava alcuna informazione sul fatto che Prima è un intermediario assicurativo e non una compagnia di vendita diretta di polizze RC auto (lo spot non è più in diffusione dalla fine del mese di agosto 2016)». Per quanto riguarda invece il sito internet, Antitrust evidenzia, tra l’altro, la non veridicità di alcuni messaggi.

PRIMA ASSICURAZIONI IN PERDITA – Sia lo spot televisivo, sia il sito internet, spiega l’Antitrust, «concorrono a integrare una unica pratica commerciale», che ha portato a una sanzione pari a 250.000 euro. A proposito dell’importo, la stessa Antitrust ha spiegato che sulla base degli elementi raccolti l’importo della sanzione avrebbe dovuto essere di 300.000 euro, poi sceso a 250.000 euro visto che «la società Prima Assicurazioni dai dati di bilancio al 31 dicembre 2016 risulta in perdita». Il provvedimento integrale è riportato nel bollettino dell’autorità pubblicato oggi.

Fabio Sgroi

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