martedì 07 Aprile 2026

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RC AUTO: ATTESTATO DI RISCHIO E CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE. ECCO LE ULTIME NOVITA’ INTRODOTTE DALL’IVASS

L’istituto di vigilanza ha emanato due specifici provvedimenti che sono stati illustrati al mercato ieri nel corso di un workshop.  
Un momento del workshop di ieri organizzato dall’Ivass

In arrivo nuove regole per l’attestato di rischio “dinamico” e per la classe di merito di conversione universale, con riferimento al settore della Rc auto. L’Ivass ha infatti emanato due nuovi provvedimenti che ha presentato al mercato in occasione del workshop Innovazioni nella Rc auto: preventivatore, attestato dinamico e altre novità, che si è tenuto ieri a Roma.

ATTESTATO DI RISCHIO DINAMICO – Il primo provvedimento (numero 71 del 16 aprile 2018) va a modificare il Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 e il Provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015) e, secondo quanto evidenziato dall’istituto di vigilanza, consente di valutare «con maggiore precisione» la sinistrosità dell’assicurato.

In pratica, l’attestato di rischio, e quindi il premio assicurativo, terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (riguarda i cosiddetti sinistri pagati tardivamente). Come sarà possibile ciò? Tramite un nuovo processo informatico introdotto, le imprese avranno la possibilità di aggiornare la posizione di rischio relativa a un assicurato con i movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente, anche al di fuori del periodo di osservazione o comunque dopo la scadenza di contratto, e anche quando il cliente cambia impresa. A questo fine viene utilizzato il codice Iur (Identificativo Univoco di Rischio), determinato dall’abbinamento tra il proprietario e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Questo codice identifica univocamente ciascuna unità di rischio e consente di gestire nell’ambito della Banca dati i movimenti di aggiornamento dell’attestato finora gestiti medianti interventi manuali, vale a dire: sinistri pagati tardivamente (sinistri relativi a polizze di durata annuale, o annuale più frazione di anno, che non vengono registrati nell’attestato o perché pagati, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione, vale a dire, attualmente negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto, oppure perché pagati anche parzialmente dopo la scadenza del contratto e sfuggono all’attestato di rischio qualora l’assicurato cambi compagnia; eliminazione di un sinistro dalla “Tabella di sinistrosità pregressa” perché impropriamente rilevato dalla compagnia oppure perché “riscattato” dall’assicurato; riapertura di un sinistro chiuso senza seguito in precedenza; modifica della tipologia di sinistro nel tempo (per esempio da sinistro con soli danni a cose a sinistro “misto” con danni anche alla persona); modifica della percentuale di responsabilità e/o della situazione di responsabilità; sinistri relativi a polizze di durata temporanea (qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato tali polizze saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio).

In caso di sinistro pagato tardivamente, il sistema consente di gestire i sinistri pagati fuori del periodo di osservazione, che vengono recuperati e presi in gestione dalla banca dati. Secondo questa modalità, il sistema verifica nella banca dati Sita coperture assicurative, tramite il codice Iur, se il rischio, cui il sinistro si riferisce, continua a essere assicurato dalla stessa impresa oppure se alla scadenza del contratto il rischio è stato assicurato da una nuova impresa. In ogni caso il sinistro viene comunicato all’impresa che ha in carico il rischio consentendo la valorizzazione nell’attestato.

In questo modo, ha spiegato l’Ivass, «saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi».

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – Il secondo provvedimento (numero 72 del 16 aprile 2018) fa riferimento ai criteri di individuazione e alle regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’articolo 3 del Regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 (dematerializzazione dell’attestato di rischio).

La nuova misura chiarisce i dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefici a favore di alcune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (per esempio veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing).

In particolare il provvedimento riguarda: i veicoli già assicurati all’estero; mutamento della titolarità di un veicolo da una pluralità di proprietari a uno o più di essi; trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto; trasferimento su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto della classe di CU attribuita a un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto, nel caso in cui lo stesso risulti invenduto o oggetto di successivo ritrovamento; casi di vendita, demolizione, furto, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all’estero e consegna in conto vendita di un veicolo, intervenute in data successiva al rilascio dell’attestato di rischio, ma entro il periodo di validità dello stesso; veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine; veicolo intestato a soggetto portatore di handicap; trasferimento di proprietà di un veicolo a seguito di successione mortis causa; trasferimento di proprietà del veicolo con cessione del contratto di assicurazione; contratto stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio; trasferimento di proprietà di un veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa; veicolo di proprietà di una società di persone o capitali; mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992.

Per l’Ivass, questo provvedimento «recepisce le diverse istanze provenienti sia dai consumatori, sia dagli operatori del mercato, rende la normativa più aderente alle mutate situazioni sociali, ed elimina taluni arbitraggi ed elusioni consentite da differenti interpretazioni da parte del mercato, rendendo il quadro di riferimento più omogeneo».

Fabio Sgroi

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