Nell’audizione presso le commissioni speciali di Camera e Senato sul recepimento della Idd, l’istituto di vigilanza ha parlato anche della riforma dell’impianto sanzionatorio riferito agli intermediari.
La proposta di revisione dell’articolo 117 del Codice delle assicurazioni che obbliga gli agenti a versare i premi incassati in contanti o con assegni direttamente sul conto corrente intestato alla compagnia e obbliga la clientela che utilizzi mezzi di pagamento elettronici ad accreditare i premi direttamente su quel conto «può contribuire a ridurre irregolarità da noi riscontrate nel contesto della sua azione di verifica dell’operatività dei distributori, ma non può certo essere ritenuta risolutiva».
È questo il parere dell’Ivass, espresso da Stefano De Polis (nella foto in alto), segretario generale dell’istituto di vigilanza, sentito in audizione nei giorni scorsi presso le commissioni speciali di Senato e Camera.
Una posizione ufficiale, esternata dinanzi a chi dovrebbe decidere sul futuro dell’atto del Governo numero 7, relativo all’attuazione della direttiva Ue 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd), che modifica il Codice delle Assicurazioni Private. Nei giorni scorsi, l’Ivass era stata pesantemente accusata dal Sindacato nazionale agenti di essere il regista del provvedimento del Governo uscente.
RIFORMA DELL’APPARATO SANZIONATORIO – L’istituto di vigilanza ha detto la sua anche per quel che concerne la parte che riforma l’apparato sanzionatorio assicurativo. Una riforma «attesa da tempo» e che mira «a garantire maggiore efficacia, dissuasività e deterrenza agli strumenti sanzionatori tradizionali e innovativi, allineando al contempo il sistema assicurativo a quello bancario e finanziario».
L’Ivass ha ricordato le tante novità. «E’ introdotto il principio della “rilevanza” della violazione al fine di evitare procedimenti sanzionatori per fatti di modesta o marginale entità e con limitate finalità deterrenti. Viene superato il doppio binario sanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima violazione, oggi previsto nel Cap nei confronti degli intermediari di assicurazione: per la stessa violazione sarà aperto un solo procedimento sanzionatorio, che potrà concludersi con un provvedimento di richiamo, censura, sanzione pecuniaria o radiazione. L’obiettivo è evitare la duplicità dei procedimenti e l’esposizione al rischio di una doppia misura punitiva. Viene prevista la possibilità di considerare responsabili delle violazioni i componenti dell’organo di amministrazione delle società di intermediazione. Viene introdotta la facoltà dell’Ivass, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate, di ordinare la cessazione delle infrazioni, anche indicando le misure correttive da adottare ed il termine per l’adempimento. E’ stato previsto lo strumento dell’accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, che prevede l’apertura di un unico procedimento sanzionatorio per l’insieme delle violazioni rilevate con riferimento ad un determinato arco temporale. In tal modo si supera il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in base al quale vengono applicate tante sanzioni pecuniarie quante sono le violazioni accertate. Vengono elencati i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative che consentiranno di determinare la loro tipologia e misura con ancora maggiore aderenza al caso concreto, valutando i diversi profili previsti. Tra questi, figura espressamente la “capacità finanziaria” della persona fisica o giuridica».
L’Ivass, in definitiva, valuta «positivamente» l’ammodernamento dell’apparato sanzionatorio: la riforma dà all’istituto di vigilanza «gli strumenti per calibrare i propri interventi in modo equilibrato ed efficace, tenendo conto delle singole fattispecie e dello status di impresa, di società, di individuo, del soggetto sanzionabile. L’incremento degli importi edittali presente nel testo e imposto dai criteri di delega non va, dunque, letto come un automatico incremento delle sanzioni pecuniarie irrogate a intermediari e imprese».
GESTIONE DEL RUI – L’Ivass guarda «positivamente» anche alla scelta di demandare, secondo quando già previsto dalla legge delega, i compiti di registrazione degli intermediari a un Organismo, privo di poteri di vigilanza e sanzionatori, che possa gestire l’attività anagrafica connessa con la gestione, ormai digitalizzata, dei registri. «L’Organismo», sottolinea l’istituto di vigilanza, «consentirebbe di focalizzare l’istituto sulla più complessa e articolata attività di vigilanza sull’attività di distribuzione richiesta dal descritto nuovo quadro normativo. Crediamo anche che l’Organismo, su cui Ivass eserciterà comunque la propria vigilanza, possa giocare un ruolo proattivo nella responsabilizzazione e nella crescita professionale delle varie tipologie di intermediari, le cui associazioni potranno essere rappresentate nella governance dell’Organismo secondo modalità che, riteniamo, dovranno tenere conto della eterogeneità delle reti distributive».
Fabio Sgroi
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