sabato 02 Maggio 2026

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L’IVASS ACCELERA: POSTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE IL REGOLAMENTO SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO

A poche ore dall’emanazione del regolamento sulla semplificazione, l’istituto di vigilanza compie un altro passo in avanti. Per formulare osservazioni, commenti e proposte c’è tempo fino al prossimo 6 aprile.

 

L’Ivass viaggia spedito e a poche ore dalla emanazione del regolamento sulla semplificazione mette in pubblica consultazione il Regolamento che disciplina la banca dati attestati di rischio e l’attestazione sullo stato del rischio di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private – dematerializzazione dell’attestato di rischio). Per formulare eventuali osservazioni, commenti e proposte (da inviare all’indirizzo di posta elettronica attestato_di_rischio@ivass.it) c’è tempo fino al prossimo 6 aprile.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’istituto di vigilanza le osservazioni pervenute (con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni) e le conseguenti risoluzioni assunte dall’Ivass.

L’articolo 134 del Codice delle assicurazioni (così come modificato dall’articolo 32, comma 2, del decreto legge 24/01/2012, convertito in legge il 24/03/2012, n. 27) ha introdotto la cosiddetta “dematerializzazione degli attestati di rischio”, la cui finalità è quella di semplificare (attraverso il ricorso all’innovazione tecnologica in sostituzione della produzione cartacea), rendere più snello il processo assuntivo del ramo Rc auto e contrastare le frodi legate alla falsificazione degli attestati di rischio.

Dunque viene sottoposto alla procedura di pubblica consultazione il testo del nuovo Regolamento che sostituisce il Regolamento Isvap n. 4/2006 oggi vigente. Lo schema di regolamento predisposto dall’Ivass introduce, tra altro, nuove garanzie e misure a sostegno degli assicurati, quali, per esempio, l’obbligo di consegna dell’attestato di rischio anche al proprietario del veicolo, o altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente, e un’informativa agli interessati al fine di supportarli nel delicato passaggio normativo, salvaguardando anche quella parte di assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici.

La principali novità normative recepite nel nuovo regolamento riguardano:

– il contenuto dell’attestato di rischio, che deve prevedere l’indicazione della tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (sia cose sia persone);

– l’obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in una banca dati elettronica le informazioni riportate negli attestati di rischio;

– l’obbligo di consegna dell’attestato agli assicurati, in forma elettronica in sostituzione dell’attuale rilascio in forma cartacea;

– l’acquisizione diretta dell’attestato da parte dell’impresa (attingendo alla banca dati), in sede di stipula dei nuovi contratti;

– le competenze dell’Ivass in materia di controllo e accertamento dell’inosservarza delle norme, chiamata a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati.

Leggi il Documento per la Pubblica Consultazione e il Testo del Regolamento

Fabio Sgroi

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