Lo studio legale Floreani commenta così una recente pronuncia della Cassazione: «L’agente deve porre particolare attenzione nella fase di conclusione del contratto Rc auto, identificando con precisione chi firma e si assume l’obbligo, evitando di attivare una polizza senza aver incassato realmente il premio».
La fiducia commerciale? «Non può prendere il posto della prova del contratto». Per il settore assicurativo è così e, ha sottolineato in una nota lo studio legale Floreani, «la recente pronuncia della Corte di Cassazione» rappresenta «un segnale forte», che «chiarisce un tema centrale nella gestione dei contratti Rc auto: l’obbligo di pagamento del premio grava solo sul contraente, anche se diverso dall’assicurato / proprietario del veicolo».
Oltre a questo, la decisione «evidenzia un rischio operativo concreto per intermediari e agenzie» e cioè che «l’affidamento sull’abitualità o sulla fiducia verso il cliente non è sufficiente: se il premio non viene incassato (a titolo esemplificativo, assegni scoperti o pagamenti promessi da terzi), l’agente deve dimostrare l’esistenza del contratto e del relativo obbligo di pagamento».
Nel caso analizzato, «nemmeno elementi come precedenti rapporti assicurativi, dichiarazioni di un convivente e proprietà del veicolo sono stati sufficienti a provare il vincolo contrattuale».
Pertanto, ha concluso lo studio legale Floreani, l’agente «deve porre particolare attenzione nella fase di conclusione del contratto Rc auto, identificando con precisione chi firma e si assume l’obbligo, evitando di attivare una polizza senza aver incassato realmente il premio». (fs)
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