domenica 19 Aprile 2026

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FORMAZIONE DEGLI INTERMEDIARI: ALTRA PRECISAZIONE DELL’IVASS

L’istituto di vigilanza ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti che hanno conseguito la formazione iniziale prima dell’entrata in vigore del Regolamento n.6/2014.

 

RuiL’Ivass ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai soggetti che hanno conseguito la formazione iniziale prima dell’entrata in vigore del Regolamento n.6/2014.

In particolare, l’istituto di vigilanza ha risposto alla domanda se, ai fini dell’iscrizione o reiscrizione nella sezione C o E del Rui, il soggetto che ha conseguito la formazione iniziale secondo le regole dettate dalla disciplina previgente deve ripeterla.

Per l’Ivass, «i soggetti che hanno conseguito la formazione iniziale secondo le vecchie regole e che non sono mai stati iscritti o sono stati iscritti e cancellati dalla sezione C o E del Rui prima dell’entrata in vigore del regolamento (1 gennaio 2015) potevano far valere detta formazione a condizione che l’istanza di iscrizione o reiscrizione fosse stata presenta entro il 30 giugno 2015».

Dopo questa data, ha precisato l’istituto di vigilanza, «il soggetto non iscritto o non più iscritto nel Rui all’1 gennaio 2015 dovrà, ai fini dell’iscrizione/reiscrizione, conseguire la formazione iniziale secondo le regole del Regolamento n. 6/2014».

I soggetti iscritti nel Rui alla data di entrata in vigore del Regolamento (1 gennaio 2015) «potranno reiscriversi facendo valere la formazione acquisita (eventualmente anche con le vecchie regole) purché l’inattività non si protragga per oltre 5 anni». (fs)

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