giovedì 11 Settembre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

CCNL: DEMOZZI REPLICA A FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA E FNA. «NON ACCETTIAMO MINACCE». E SCRIVE AL MINISTERO DEL LAVORO

Il presidente dello Sna, a seguito di una nota diramata dalle OO.SS., ha inteso fare delle precisazioni in particolare a una comunicazione del Ministero dello scorso 24 marzo, relativo al contratto delle agenzie di assicurazione in gestione libera. E ribadisce: «Il nostro accordo è pienamente e totalmente legittimo».
 

DEMOZZI Claudio 11Il Sindacato nazionale agenti non ci sta e replica al comunicato diramato dalle segreterie nazionali di Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Fna e pubblicato nella giornata di ieri da tuttointermediari.it.

«Non accettiamo minacce», ha commentato sui social media Claudio Demozzi (nella foto), presidente dello Sna, che ieri ha inviato una lettera al Ministero del Lavoro (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali).

In particolare si fa riferimento alla comunicazione del Ministero del Lavoro del 24 marzo scorso relativo al Ccnl settore agenzie assicurazione in gestione libera.

«Innanzitutto deve essere rilevata la natura prettamente generale e teorica dei concetti espressi nella comunicazione de qua atteso che si fa espresso riferimento a principi e disposizioni legislative senza esprimere alcun parere e/o indirizzo sul caso concreto», ha precisato Demozzi nella missiva.

«Secondariamente ed in breve, intuendo la natura della diatriba “promossa” da altre OO.SS., premesso che la Confsal Fesica è inserita nell’elenco delle OO.SS. maggiormente rappresentative sin dalla nota Ministeriale prot. n. 1564 del 14/10/2002, che opera su tutto il territorio Italiano, che vanta milioni di iscritti, che ha sottoscritto Ccnl in quasi tutti i settori esistenti compreso quello dei servizi cui, certamente, è ascrivibile il settore assicurativo, non può che ribadirsi la piena legittimità del Ccnl sottoscritto da Sna.

Sotto l’aspetto delle agevolazioni previste in materia di lavoro e legislazione sociale, come noto, l’art. 1, comma 1175 L. 296/2006 dispone “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Stesso requisito è richiesto dalla L. 389/1989, così come interpretata dall’art. 2 comma 2 della L. 549/1995, per l’individuazione del cd “contratto leader”, ovverosia del contratto di riferimento per la determinazione dei minimi contributivi.

Ora, dal chiaro tenore letterale della disposizione, dal quale non riteniamo si possa prescindere, per beneficiare delle agevolazioni in parola al rapporto di lavoro deve essere applicato un CCNL sottoscritto dai sindacati comparativamente più rappresentativi dei lavoratori e dei datori di lavoro. Al netto di interpretazioni in merito all’utilizzo della congiunzione (dei lavoratori e dei datori di lavoro) ed al suo significato, nonché alle note discussioni in merito agli “indici di rappresentatività”, che eventualmente avranno trattazione in sede diversa, è innegabile come il Ccnl Sna sia stato sottoscritto, dati inconfutabili alla mano, dal sindacato dei datori comparativamente più rappresentativo del settore vantando un numero di iscritti che non può essere nemmeno paragonato a quelli di Anapa ed Unapass.

Deve considerarsi, infatti, come Anapa ed Unapass, congiuntamente, non raggiungano i mille iscritti, quota corrispondente a meno del 10% degli iscritti, certificati, a Sna. La condizione prescritta dalla legge, pertanto, sia per quanto riguarda la fruizione delle agevolazioni previste in materia di lavoro e legislazione sociale, sia per quanto riguarda la “legittimità” delle prescrizioni economiche del Ccnl sotto l’aspetto contributivo, risulta essersi inconfutabilmente concretizzata. Sotto l’aspetto retributivo dobbiamo viceversa evidenziare come la disposizione citata nella nota in oggetto (art. 7, comma 4, D.L. 248/2007) sia palesemente inapplicabile al caso di specie essendo afferente, esclusivamente, al settore cooperativistico ed al trattamento economico del socio di cooperativa. Quanto sopra espresso, deve ritenersi avere valenza anche con riferimento ad argomenti quale la sicurezza dei lavoratori, la clausola di contingentamento sui contratti a termine, ecc».

Lo Sna, oltre a dichiararsi disponibile ad un colloquio costruttivo con il Ministero del Lavoro «deve comunque fermamente ribadire la piena e totale legittimità del Ccnl ad oggi applicato ai rapporti di lavoro da parte dei nostri iscritti».

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA