mercoledì 05 Novembre 2025

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FORMAZIONE INTERMEDIARI: ECCO IL REGOLAMENTO IVASS N.6 DEL 2 DICEMBRE 2014

Entrerà in vigore il prossimo anno e disciplina i requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Vediamo quali sono le novità…

 

L’Ivass ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Regolamento n. 6 del 2 dicembre 2014 concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi che dà attuazione all’art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (sviluppo-bis), che assegna all’istituto il compito di definire con apposito regolamento «gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning». Il decreto 179/2012 ha l’obiettivo di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi, tenuto conto della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, e di armonizzare la disciplina esistente in materia.

Il Regolamento introduce una serie di novità e coordina le disposizioni contenute nei Regolamenti Isvap 5/2006 e 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento, promuove l’armonizzazione e razionalizzazione degli adempimenti formativi previsti per i diversi soggetti operanti nel mercato dell’intermediazione assicurativa, creditizia e finanziaria, attraverso l’avvicinamento alla disciplina di Oam e Apf in alcuni aspetti di rilievo (standard organizzativi richiesti, modalità di fruizione dei corsi, requisiti dei soggetti formatori, modalità di accertamento delle competenze acquisite).

Destinatari degli obblighi formativi sono:

–        agenti e broker (sezioni A e B) limitatamente all’aggiornamento periodico; produttori diretti di imprese (sezione C) e collaboratori (sezione E) di intermediari di “primo livello” (cioè agenti, broker e iscritti in sezione D, quali banche, intermediari finanziari, sim, Poste Italiane) tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’iscrizione, sia l’aggiornamento periodico;

–        tutti i soggetti (dipendenti e collaboratori operanti all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B e D del Rui, addetti dei call center dell’impresa e degli intermediari) che, pur non avendo obbligo di iscrizione nel Registro, sono tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’avvio dell’attività, sia l’aggiornamento periodico.

In sintesi, il regolamento disegna un sistema nel quale:

–        il compito di impartire la formazione/aggiornamento è espressamente rimesso alle imprese e agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui per la rete dei collaboratori di cui si avvalgono; alle imprese per i produttori diretti e gli addetti dei propri call center. È prevista la possibilità di attuare forme di coordinamento nel caso di collaboratori con pluralità di incarichi;

–        imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Rui possono impartire direttamente la formazione, oppure avvalersi di soggetti formatori, individuati con criteri selettivi volti a garantire standard elevati (enti certificati, Università riconosciute dal Miur, associazioni di categoria di intermediari assicurativi, creditizi e finanziari). L’obbligo di certificazione per gli enti ai quali viene affidata in outsourcing la formazione iniziale è una delle maggiori novità del regolamento: tale obbligo non è previsto per i corsi di aggiornamento, in conformità con la disciplina dettata da Oam e al fine di contenere l’impatto sul mercato procedendo con gradualità all’innalzamento degli standard con prioritaria attenzione per il fronte maggiormente delicato della formazione iniziale. È tuttavia richiesto, ai fini dell’aggiornamento, che tali enti svolgano l’attività formativa come prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative;

–        ulteriore novità è rappresentata dall’individuazione delle figure dei docenti, in base a criteri di esperienza e attinenza per materia (docenti universitari, formatori e professionisti, operatori qualificati del settore assicurativo);

–      per quanto riguarda gli standard tecnologici richiamati dal decreto sviluppo-bis è prevista la piena equiparazione tra corsi in aula e formazione a distanza (videoconferenza, webinar, e-learning), con l’introduzione di una disciplina specifica, a presidio della tracciabilità, effettività e interattività della Fad;

–        per quanto riguarda gli standard organizzativi si conferma l’impianto del regolamento Isvap 5/2006 (monte-ore, corsi, test finale) con alcune significative modifiche che da un lato apportano maggiore flessibilità (gli obblighi di aggiornamento, da effettuarsi su base biennale anziché annuale e, a monte ore inalterato, con una distribuzione più libera nell’arco del biennio, almeno 15 ore in un anno su 60 totali. Per semplificare la programmazione dei corsi allineando le varie scadenze, si prevede il riferimento degli obblighi di aggiornamento all’anno solare anziché alla data di iscrizione/avvio dell’attività) dall’altro introducono una disciplina più rigorosa per l’organizzazione dei corsi e per le modalità di valutazione delle competenze acquisite, in analogia con le circolari Oam in materia;

–        per quanto riguarda i contenuti dei prodotti formativi, si individuano quattro aree tematiche (giuridica, tecnica, amministrativo-gestionale e informatica) suddivise in moduli, che costituiscono il “pacchetto base” della formazione iniziale e degli approfondimenti mirati da sviluppare in sede di aggiornamento. Inoltre sono previsti percorsi formativi integrativi in relazione alle caratteristiche soggettive degli intermediari e ai connotati oggettivi dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, collocazione di forme pensionistiche complementari, gestione sinistri).

Il Regolamento entra in vigore dall’1 gennaio 2015.

Fabio Sgroi

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