L’Antitrust aveva avviato a febbraio scorso un procedimento nei confronti della compagnia per la presenza di clausole ritenute vessatorie. Predisposta una nuova versione del prodotto, che è stata adeguata.
A febbraio scorso, l’Antitrust aveva avviato un procedimento nei confronti della rappresentanza generale e direzione per l’Italia di Helvetia Compagnia svizzera d’assicurazioni SA (nella foto, la sede) relativamente ai profili di vessatorietà delle clausole contrattuali della polizza Helvetia Zero Imprevisti ed. 3/2016 (e di quelle analoghe presenti nelle edizioni precedenti dello stesso contratto anche denominato Multirischi Persona) aventi a oggetto i criteri che regolano la copertura assicurativa per l’invalidità permanente conseguente a infortunio e la copertura assicurativa per l’invalidità permanente conseguente a malattia.
In particolare, come ha riferito l’Antitrust, la vessatorietà riguardava «lo specifico caso del decesso dell’assicurato che avvenga per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità e prima che la compagnia abbia verificato la sussistenza di postumi permanenti della predetta invalidità. In questo specifico caso, infatti, il contratto appare escludere la possibilità di corrispondere l’indennizzo agli eredi del beneficiario defunto anche se lo stato di invalidità si era effettivamente consolidato, ma non era stato accertato dalla compagnia». Una vessatorietà che «risulta determinata dalle clausole del contratto oggetto di accertamento aventi a oggetto rispettivamente l’intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo e i criteri di indennizzabilità».
L’Antitrust aveva quindi pubblicato sul sito istituzionale un avviso per la consultazione pubblica, a cui hanno partecipato le quattro associazioni dei consumatori Adiconsum, Udicon, Codacons e Movimento Consumatori (le cui osservazioni confermavano la vessatorietà delle clausole oggetto di valutazione), lo Sna (stessa linea) e l’Ania (che ha sotenuto la correttezza delle clausole contestate).
A marzo scorso Helvetia ha prima prodotto le informazioni richieste in sede di avvio e poi è stata sentita in audizione presso gli uffici dell’autorità. A maggio, la compagnia ha proposto alcune modifiche contrattuali «volte a elidere la vessatorietà derivante dalle clausole contestate», facendo pervenire successivamente «note conclusive contenenti nuove modifiche contrattuali proposte sempre al fine di superare le contestazioni di vessatorietà oggetto di istruttoria».
La stessa Helvetia ha riferito di aver registrato un solo reclamo dal 2008 a fine 2016 relativo a un caso di morte prima dell’accertamento dei postumi dell’invalidità. Tuttavia la compagnia, secondo quanto comunicato da Antitrust, ha ammesso che «un consumatore può non comprendere appieno la natura e le logiche delle garanzie in oggetto e potrebbe ravvedere un comportamento iniquo della compagnia nell’applicazione di tali clausole».
Le modifiche apportate da Helvetia (a partire dal 15 giugno 2017) hanno riguardato «non solo la specifica ipotesi di premorienza contestata nella comunicazione di avvio, ma anche più in generale la rideterminazione puntuale della procedura di apertura e denuncia del sinistro e di gestione del medesimo».
Alla luce di ciò, l’Antitrust ha disposto che Helvetia pubblichi un estratto del provvedimento conclusivo per 20 giorni consecutivi sulla home page del sito www.helvetia.com, «con adeguata evidenza grafica e in una posizione della pagina web che non richieda al consumatore di scorrerla». Il provvedimento completo dell’Antitrust è possibile visionarlo cliccando QUI (da pagina 25 a pagina 49).
Fabio Sgroi
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