Il totale delle multe inflitte dall’istituto di vigilanza alla rappresentanza generale per l’Italia è stato pari a 67.490 euro.
Dopo UnipolSai e Generali Italia, la terza compagnia più sanzionata (in termini di importo) nel bollettino dell’Ivass di giugno 2016 è stata la rappresentanza generale per l’Italia di Zurich Insurance Plc (con sede a Milano). La multa complessiva inflitta dall’istituto di vigilanza è pari a 67.490 euro ed è il risultato di 6 ordinanze.
Le violazioni commesse dalla compagnia hanno riguardato l’articolo 148 (procedura di risarcimento) del Codice delle assicurazioni private (Cap), gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap), gli articoli 7 (reclami) e 183 (Regole di comportamento), comma 2 (l’Isvap adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli) del Cap, l’articolo 8 (gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), comma 2 (per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, le imprese di cui al comma 1 si dotano di una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l’imparzialità di giudizio mediante un’appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo) del regolamento Isvap 24/2008.
Nel dettaglio, Zurich Insurance Plc è stata multata per mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato e per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per mancato rispetto, sempre per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato; per l’assenza di imparzialità di giudizio della funzione preposta alla gestione dei reclami, nei fatti impegnata a svolgere compiti meramente amministrativi, laddove l’istruttoria inerente la trattazione del merito è espletata dalle stesse strutture preposte alla gestione dei sinistri.
Fabio Sgroi
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