La multa inflitta dall’istituto di vigilanza è stata pari a 93.617 euro. Ecco la natura delle violazioni…
Aviva Italia è la seconda compagnia più sanzionata dall’Ivass nel bollettino di marzo scorso, dopo UnipolSai.
La multa complessiva è stata pari a 93.617 euro, a seguito di 11 ordinanze. Le violazioni commesse dalla compagnia con sede a Milano, hanno riguardato in particolare gli articoli 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Codice delle assicurazioni (Cap) e 4 del Regolamento Isvap 4/2016 (obblighi informativi a carico di imprese a scadenza contratti Rc auto), gli articoli 135 (banca dati sinistri) del Cap e 6 e 7 comma 1 del Regolamento Isvap n. 31/2009 (recante la disciplina della banca dati sinistri), l’articolo 141 (risarcimento del terzo trasportato), gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private), gli articoli 148 (procedura di risarcimento), 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap, e l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap).
In particolare, Aviva Italia è stata multata per rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio; incompletezza e/o erroneità di 8 comunicazioni trasmesse alla banca dati sinistri Rc auto nel periodo 23 giugno-17 agosto 2014; mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro Rc auto; mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato e dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato.
Fabio Sgroi
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