martedì 05 Maggio 2026

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

MALPRACTICE SANITARIA: LA SITUAZIONE ALL’ESTERO

L’Ania fa una panoramica di come alcuni Paesi stiano affrontando o hanno affrontato (e risolto) questa problematica.
 

Incremento dei sinistri e delle spese di risarcimento, sentenze dei tribunali unidirezionali, maggiori costi legali, deficienza di riserve e riduzione nei guadagni d’investimento. È quello che si sta vivendo oggi in Italia quando si fa riferimento alla malpractice sanitaria. Ma all’estero come è la situazione? A spiegarlo è l’Ania in un dossier. Vediamo nel dettaglio.

STATI UNITI D’AMERICA – L’America ha vissuto nel 2001 lo stesso scenario che c’è oggi in Italia. Allora, le compagnie Usa specializzate nel ramo incassarono premi per 7,6 miliardi di dollari e ne spesero 8,9 miliardi per risarcimenti e spese di gestione. Nel 2003 le legislazioni di almeno 30 stati, responsabili per i temi riguardanti la malpractice medica, vararono riforme per ridurre i costi. Furono posti tetti (tra 250 mila a 350 mila dollari) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai pazienti e introdotti limiti agli onorari corrisposti agli avvocati, in modo da limitare cause temerarie. Si è poi fatto ricorso a meccanismi di mediazione dei conflitti per contenere i costi legali, e le compagnie e gli ospedali hanno introdotto procedure più severe di risk management. Risultato? Un miglioramento della situazione con un rapporto tra sinistri e premi sceso dal 126,8% del 2001 al 51% del 2010 (poi il trend si è invertito, con una riduzione dei premi incassati e un aumento dei risarcimenti). Nel 2012 il loss ratio del mercato segna il 60,4%. Oggi, il dibattito si concentra sui potenziali effetti sulla medmal della riforma del sistema sanitario americano voluta dal presidente Barak Obama. Alcuni aspetti della riforma, infatti, potrebbero avere un effetto diretto sulla medical malpractice (per esempio le azioni positive per ridurre l’impatto della medicina difensiva). Nella nuova legge è poi compreso il finanziamento di alcuni progetti pilota per valutare le riforme sulla malasanità approvate a livello statale.

GRAN BRETAGNA – In Gran Bretagna non esiste alcun obbligo. La copertura della Rc medica è assicurata da un organismo (National Health System Litigation Authority, sito web www.nhsla.com) cui sono iscritti volontariamente i medici del servizio sanitario inglese e che ha il compito di gestire i sinistri, provvedendo ai risarcimenti e difendendo il personale sanitario in caso di improprie richieste di danni. Per limitare i costi dei pagamenti il Nhsla evita il più possibile il ricorso ai tribunali e infatti il 96% dei sinistri è risolto al di fuori delle corti di giustizia. Il finanziamento del sistema è assicurato dal Clinicl Negligence Scheme for Trust, uno schema a ripartizione che raccoglie dagli iscritti le risorse occorrenti per pagare i sinistri previsti. Per l’esercizio 2014-2015 l’ammontare della cassa è stato fissato in 1.050 milioni di sterline (+5% rispetto a quello precedente). Il contributo individuale da parte di ciascun medico è stabilito in relazione al livello e al rischio della sua attività, e ai sinistri in cui è stato coinvolto nel passato.

IRLANDA – La gestione della medical malpractice fa parte di un più generale sistema di indennizzodei danni a persone e cosecausati da pubbliche amministrazioni. A gestire il tutto, dal 2002, è la State claims agency, un’autorità pubblica alcui interno una specifica unitàsi occupa di clinical indemnity scheme (Cis), attraverso cui lo Stato ha assunto una piena responsabilità per l’identificazione e la gestione di tutti i casi di negligenza clinica. I costi sono gestiti a ripartizione e sono supportati dal Department of health & children. Nello schema sanitario rientrano tutte le strutture che fanno parte dell’health service executive: gli ospedali pubblici e altri enti che erogano servizi clinici; i medici ospedalieri non specialisti, infermieri e altro personale clinico impiegato presso aziende sanitarie; i medici ospedalieri specialisti relativamente a presunte negligenze cliniche verificatesi a partire dall’1 febbraio 2004; il personale clinico di supporto alle unità di patologia e radiologia; attività cliniche di medici del Ssn, infermieri e altro personale clinico di comunità; dentisti che operano nel settore pubblico; alcuni provider che erogano servizi ausiliari.

FRANCIA – La legge n. 303 del 4 marzo 2002 ha delineato l’attuale assetto, con il sistema di responsabilità civile che è stato affiancato a un sistema cosiddetto “no fault” (nessuna colpa) a carico dello stato per alcune tipologie di danni medici riconducibili a infezioni nosocomiali, contaminazioni del virus dell’epatite C nell’ambito di trasfusioni sanguigne, danni causati da terapie mediche d’urgenza, vaccinazioni obbligatorie. Per gestire le richieste di risarcimento per questo tipo di sinistri è stato istituito un fondo per il risarcimento di incidenti medici (Oniam, Office national d’indemnisation des accidents médicaux). Periti giudiziari specializzati stabiliscono l’entità dei risarcimenti. Vige l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private nonché per i medici liberi professionisti. Per rendere effettivo l’obbligo di assicurazione è stato previsto l’intervento del Bureau central de tarification al quale può rivolgersi un medico a cui è stata rifiutata una copertura assicurativa nel mercato privato. Per risolvere le controversie ed evitare al massimo il ricorso ai tribunali sono state istituite camere di conciliazione e di indennizzo. Infine, la legge finanziaria del 2012 ha introdotto uno specifico fondo di garanzia.

GERMANIA – In Germania non esiste un obbligo di assicurazione, anche se questa è assai diffusa e coinvolge sia i sanitari operanti nelle strutture pubbliche, sia quelli che esercitano privatamente la propria attività. In genere sono le stesse organizzazioni mediche a contrattare i premi e le condizioni di polizza con le compagnie di assicurazione. Alle polizze collettive per la Rc possono aderire i singoli individui e ciò che facilita anche la ricerca di coperture è la possibilità di utilizzare lo strumento della mutualità assicurativa all’interno di una stessa categoria di assicurati. A contenerne il costo sociale c’è l’obbligo di riportare inizialmente le controversie a un comitato di mediazione formato da esperti indicati dal sindacato dei medici. Se la disputa non si risolve e il caso finisce di fronte a un tribunale, il giudice stabilisce l’entità dei pagamenti non patrimoniali sulla base di tavole risarcitorie standardizzate.

 

Fabio Sgroi

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