mercoledì 11 Marzo 2026

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SOTTRAZIONE DI ELENCHI DI CLIENTI DA PARTE DI EX AGENTI: E’ VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI

Sara Sequenzia, avvocato presso Floreani Studio Legale Associato, analizza una recente sentenza del Tribunale di Catania.  

Sara Sequenzia

«Qualsiasi tentativo, da parte degli agenti assicurativi, di utilizzare le informazioni acquisite sul lavoro per sviare sistematicamente i clienti verso nuove compagnie costituisce chiara violazione delle norme sulla concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598 n. 3 del codice civile». Sara Sequenzia, avvocata presso Floreani Studio Legale Associato, commenta così la sentenza pronunciata recentemente dal Tribunale di Catania (n. 1512/2024), su un tema quanto mai delicato e su cui bisogna fare molta attenzione, lato intermediari.

La questione, in particolare, riguarda la sottrazione di liste clienti da parte di ex agenti assicurativi.

Nel caso specifico trattato dal Tribunale di Catania, un gruppo di agenti, dopo la cessazione del rapporto con la compagnia assicurativa e utilizzando un database contenente un numero definito “elevato” di polizze assicurative, aveva trasferito l’80% degli assicurati presso un’altra compagnia.

Gli agenti, ha evidenziato Sequenzia, «hanno operato mediante duplicazione degli elenchi dei clienti, di cui si sono serviti per proporre le polizze della nuova compagnia, nonché utilizzando moduli di disdetta prestampati, compilati con la medesima calligrafia e spediti in modo coordinato dal medesimo ufficio postale».

Il Tribunale di Catania, dopo aver accertato le condotte illecite, ha condannato gli agenti al risarcimento del danno subito dalla ex compagnia assicurativa, «calcolato mediante l’analisi delle polizze assicurative stornate e il calcolo dei mancati guadagni derivanti da tali polizze, e disposto agli agenti l’inibitoria all’utilizzo delle informazioni acquisite illecitamente, con previsione di penali per ogni violazione».

Sequenzia, in definitiva, ha evidenziato come «la mera conoscenza personale dei clienti, acquisita durante l’attività lavorativa, non giustifichi o legittimi l’utilizzo delle informazioni commerciali della ex compagnia assicurativa, le quali costituiscono informazioni segrete, tutelate dal codice della proprietà industriale». (fs)

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