Chi intende sottoscrivere una polizza può richiedere il foglio che certifica la storia dell’assicurato negli ultimi 5 anni solo alla compagnia, che provvederà al rilascio in via telematica.
Molti intermediari lamentano in questi ultimi giorni la richiesta, a volte anche pressante, da parte di assicurati che si rivolgono alle agenzie per farsi rilasciare l’attestato di rischio. Il nuovo Regolamento che riguarda la dematerializzazione di questo documento vale a partire dai contratti con scadenza l’1 luglio 2015. Dunque è entrato in vigore da qualche giorno.
Vediamo cosa dice l’articolo 7 del Regolamento 9/2015 dell’Ivass nella parte relativa alla modalità e tempi di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio (articolo 7), con riferimento proprio a come deve comportarsi l’intermediario. In pratica, le compagnie in occasione di ogni scadenza contrattuale devono consegnare l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica e almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Il comma 8 fa riferimento proprio ai contratti acquisiti tramite intermediari. «L’impresa obbligata alla consegna dell’attestato di rischio, garantisce, all’avente diritto (contraente e/o proprietario – locatario, ndr) che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi». L’Ivass chiarisce anche che «gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto», pertanto è compito dell’intermediario informare l’assicurato sulla non validità del documento rilasciato con questa modalità, ai fini della sottoscrizione di una nuova polizza.
Fabio Sgroi
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