sabato 06 Settembre 2025

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104.500 EURO DI MULTA PER ASSICURATRICE MILANESE: ANCHE PER L’ASSENZA DI DIRETTIVE PER GLI INTERMEDIARI NELLA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI

Il provvedimento è riportato nel bollettino Ivass di maggio scorso, dove la compagnia è risultata la seconda più sanzionata in termini di importo.
 

accordo contrattoDopo UnipolSai, la seconda compagnia più sanzionata (in termini di importo) nel bollettino dell’Ivass di maggio 2016 è stata Assicuratrice Milanese. La multa complessiva inflitta dall’istituto di vigilanza alla compagnia con sede a San Cesario sul Panaro (Modena) è pari a 104.500 euro ed è il risultato di 2 ordinanze.

La prima, piuttosto onerosa (90.500 euro), è stata comminata per una serie di infrazioni e precisamente: la mancanza di precise direttive per gli intermediari nell’area della valutazione dell’adeguatezza dei contratti individuali offerti; l’omessa menzione nelle convenzioni stipulate con i contraenti dell’obbligo di consegnare agli aderenti le condizioni di assicurazione relativamente a 8 polizze collettive commercializzate da Horus Consulenti Associati srl, società plurimandataria iscritta alla sezione A del Rui con sede legale a Roma; il mancato rispetto, per 6 sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa; l’inidoneità della procedura di gestione dei reclami a garantire l’imparzialità di giudizio dell’apposita funzione; l’inidoneità dei processi in essere in tema di operatività con parti correlate a garantire una piena e costante conoscenza delle controparti, in assenza di procedure e/o adeguati strumenti finalizzati all’individuazione dei soggetti correlati; l’esposizione contabile non corretta delle spese sostenute in relazione a un contratto di assistenza legale penale, con effetti negativi in termini di chiarezza espositiva della relativa modulistica di vigilanza.

La seconda ordinanza (sanzione pari a 14.000) ha riguardato il mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Fabio Sgroi

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