domenica 05 Aprile 2026

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

BOLLETTINO IVASS DI APRILE 2016: UNIPOLSAI AL TERZO POSTO FRA LE COMPAGNIE PIU’ SANZIONATE

Il totale delle multe inflitte dall’istituto di vigilanza alla compagnia con sede a Bologna è stato pari a 82.800 euro (la somma di 42 ordinanze).

 

UnipolSai Assicurazioni 2Dopo Assicurazioni Generali e Groupama Assicurazioni, la terza compagnia più sanzionata (in termini di importo) nel bollettino dell’Ivass di aprile 2016 è stata UnipolSai. La multa complessiva inflitta dall’istituto di vigilanza è pari a 82.800 euro ed è il risultato di 42 ordinanze.

Le violazioni commesse dalla compagnia con sede a Bologna hanno riguardato gli articoli 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Codice delle Assicurazioni (Cap) e 4 del Regolamento Isvap n.4/2006 (obblighi informativi a carico di imprese a scadenza contratti Rc auto), gli articoli 141 (risarcimento del terzo trasportato) e 148 (procedura di risarcimento) del Cap, gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private), gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap) e l’articolo 183 (Regole di comportamento), comma 1, lettera A (nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati) del Cap.

Nel dettaglio, UnipolSai è stata multata per il mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio; il mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione (e anche comunicazione dei motivi di diniego) dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato e per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa; l mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di alcuni fascicoli di sinistri Rc auto; la mancata liquidazione, entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni di contratto, di una prestazione assicurativa relativa a una polizza vita.

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA