Arriva dopo quella fatta da Ivass a giugno, segno che la situazione rimane poco chiara.
«In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’articolo 180, comma 1, lettera D e articolo 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell’articolo 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo». A evidenziarlo è una circolare del Ministero dell’Interno dell’1 settembre scorso (Prot. n. 300/A/5931/16/106/15) riguardante proprio l’esibizione del certificato di assicurazione Rc auto.
Si tratta di un ulteriore chiarimento in merito a un argomento, quello dela dematerializzazione dei contrassegni relativamente alle coperture Rc auto, che continua a far discutere. Soprattutto la parte relativa agli accertamenti e alle sanzioni applicabili ai sensi degli articoli 180,181 e 193 del Codice della Strada ha generato un po’ di confusione, anche fra chi è deputato a effettuare i controlli.
ENNESIMA PRECISAZIONE – Questa del Ministero dell’Interno è solo l’ultima di una serie di precisazioni. A giugno scorso era dovuta intervenire anche l’Ivass, con una nota, a proposito dell’accertamento della copertura e dell’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento che «prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati. Resta in ogni caso fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione».
L’istituto di vigilanza, nella circostanza, era stato chiaro: «Il controllo del certificato di assicurazione costituisce il punto di partenza dei controlli diretti ad accertare l’esistenza di una valida copertura assicurativa. Tali controlli si dipanano dal certificato di assicurazione, alla verifica della presenza della copertura nel Portale dell’Automobilista e, in caso di assenza, sono estesi a tutta la documentazione contrattuale che dovrà essere esibita dai soggetti destinatari dei controlli».
SEQUESTRO DEL VEICOLO – La precisazione si era resa necessaria visto che lo stesso istituto di vigilanza continuava a ricevere segnalazioni da parte della Polizia stradale e di automobilisti ai quali era stato sequestrato il veicolo sulla base delle sole risultanze del Portale dell’Automobilista e in caso di una informazione attestante l’assenza di copertura assicurativa.
L’Ivass, inoltre, aveva sottolineato che «la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati. Al fine di addivenire a comportamenti omogenei da parte delle Autorità pubbliche e per evitare inutili contenziosi con gli automobilisti, si richiama l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge (Certificato di assicurazione). Qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza. Solo all’esito della verifica presso la compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione. In considerazione del generale principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati, la verifica della documentazione appare essere il momento centrale dell’accertamento anche al fine di evitare l’inutile aggravio del carico di lavoro per l’annullamento dei verbali di sequestro nei casi in cui si dimostra sussistere la copertura assicurativa».
Fabio Sgroi
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