La compagnia con sede a Bologna è seconda fra le imprese più multate (il riferimento è al bollettino di novembre dell’Ivass). L’importo totale dell’ammenda è di quasi 61.000 euro, di gran lunga inferiore rispetto ai precedenti.
UnipolSai è la seconda compagnia più sanzionata (in termini di importo) dall’Ivass. Il riferimento è al bollettino di novembre scorso. Nel dettaglio, la multa complessiva è stata di 60.820 euro, per un totale di 20 ordinanze. Vediamo perché UnipolSai è stata sanzionata.
Le violazioni commesse hanno riguardato il combinato disposto degli articoli 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Codice delle assicurazioni (Cap) e degli articoli 2 (contenuto dell’attestazione sullo stato di rischio) e 6 (obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio) del regolamento Ivass 9/2015; gli articoli 141 (risarcimento del terzo trasportato) e 148 (procedura di risarcimento) del Cap (di quest’ultimo anche il comma 6, che recita così: «se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione»); gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private); gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap);
In particolare, UnipolSai è stata sanzionata per il rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio; per il mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa; per mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la corresponsione dell’offerta di risarcimento al danneggiato; per il mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato; per il mancato rispetto, per un sinistro del ramo Rc auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato; per il mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro Rc auto.
Fabio Sgroi
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