sabato 06 Settembre 2025

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UNIPOLSAI PRIMA NELLE SANZIONI RIPORTATE NEL BOLLETTINO DI GENNAIO 2017 DELL’IVASS

Il totale delle ammende supera di poco i 65.000 euro. Ecco perché è stata multata.

UnipolSai Assicurazioni 2UnipolSai è la compagnia più sanzionata, in termini di importo, nel bollettino Ivass dello scorso mese di gennaio. La multa complessiva inflitta dall’istituto di vigilanza è stata pari a 65.030 euro (in totale 20 ordinanze). Si tratta comunque di un importo inferiore rispetto ad altre ammende che hanno riguardato la compagnia con sede a Bologna in passato. Nonostante questo, UnipolSai è risultata la più multata.

In particolare, le violazioni commesse hanno riguardato l’articolo 134 (attestazione sullo stato di rischio) del Codice delle assicurazioni private (Cap) e gli articoli 2 (contenuto dell’attestazione sullo stato di rischio) e 6 (obbligo di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio) del regolamento Ivass 9/2015, e l’articolo 4 del Regolamento Isvap n.4/2006 (obblighi informativi a carico di imprese a scadenza contratti Rc auto); gli articoli 141 (risarcimento del terzo trasportato) e 148 (procedura di risarcimento) del Cap; gli articoli 146 (diritto di accesso agli atti) del Cap e 5 del decreto ministeriale 191/2008 (disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private); gli articoli 149 (procedura di risarcimento diretto) e 150 (disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Cap e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 (regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma dell’articolo 150 del Cap).

Entrando nel dettaglio, UnipolSai è stata multata per il mancato rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio;  il mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio; per il mancato rispetto, per alcuni sinistri del ramo Rc auto, dei termini per la formulazione (e anche comunicazione dei motivi di diniego) dell’offerta di risarcimento (anche diretto) al danneggiato, ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa; per il mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di alcuni fascicoli di sinistri Rc auto.

Fabio Sgroi

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