lunedì 08 Settembre 2025

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TRIBUNALE DI MILANO DA’ RAGIONE A SUBAGENTE PERCHE’ “IL FATTO NON SUSSISTE”. E L’IVASS DISPONE L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI RADIAZIONE

All’intermediario, l’istituto di vigilanza aveva contestato la violazione di obblighi di diligenza professionale nei confronti dei contraenti e degli assicurati in contrasto con gli articoli 183 del codice delle assicurazioni, nonché con gli articoli 47 e 62 del Regolamento Isvap n. 5/2006, vigenti all’epoca dei fatti.

  

L’Ivass ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento n. 363436 del 21 febbraio 2017 di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione a carico di un subagente e in particolare di Claudio Sgrò. È quanto è riportato nel bollettino dell’istituto di vigilanza di giugno scorso.

L’Ivass (provvedimento n. 0241167/18 del 31 ottobre 2018) fa riferimento a un esposto in data 2 gennaio 2015 e della conseguente ispezione amministrativo contabile dell’impresa, che avevano fatto emergere irregolarità a carico di Sgrò, all’epoca dei fatti iscritto nella sezione E del Rui.

Irregolarità  che determinavano la segnalazione all’Ivass di illeciti (rilevanti sul piano della possibile sanzione sia disciplinare che amministrativa pecuniaria) a carico del collaboratore per la violazione di obblighi di diligenza professionale nei confronti dei contraenti e degli assicurati in contrasto con gli articoli 183 del codice delle assicurazioni, nonché con gli articoli 47 e 62 del Regolamento Isvap n. 5/2006, vigenti all’epoca dei fatti.

Sia nell’ambito del procedimento pecuniario, sia nell’ambito del procedimento disciplinare avviati nei confronti di Sgro’, l’Ivass perveniva all’irrogazione della sanzione, rispettivamente con ordinanza-ingiunzione protocollo n. 40147 del 27 febbraio 2017 e con provvedimento di radiazione protocollo n. 36346 del 21 febbraio 2017.

Il 19 luglio dell’anno scorso, Sgro’, tramite il proprio legale, aveva reso noto all’Ivass di essere destinatario della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano n. 5459/2018 del 9 luglio 2018 “perché il fatto non sussiste”, pronunciata in merito agli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare. Proprio alla luce di ciò, aveva chiesto all’Ivass di annullare in autotutela il provvedimento di radiazione.

L’istituto di vigilanza, a questo punto ha considerato che «alla luce del disposto dell’articolo 653 c.p.p., ai sensi del quale “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”, gli elementi emersi a seguito della proposizione di detta domanda di autotutela (sopraggiunta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile) fanno venir meno i presupposti che giustificavano l’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione».

Fabio Sgroi

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