martedì 28 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE IN FORMATO ELETTRONICO: COSA DICE IL REGOLAMENTO SULLA SEMPLIFICAZIONE

Il capo terzo disciplina proprio questo aspetto. Il cliente può dare il consenso ma può anche revocarlo.  

E-mailUna delle novità introdotte dal Regolamento Ivass numero 8 del 3 marzo 2015 (misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra imprese, intermediari e clientela) riguarda la possibilità di procedere alla ricezione e/o trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale attraverso la posta elettronica.

Il capo terzo disciplina, infatti, le modalità di trasmissione della documentazione in formato elettronico (consenso e revoca).

Consenso. In pratica, prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l’impresa o l’intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto. Il consenso, libero nelle forme purché tracciabile, può riguardare un singolo contratto o tutti i futuri rapporti, la sola informativa precontrattuale o anche le comunicazioni infra-annuali ed essere fornito anche per un contratto già in corso, per le comunicazioni successive. Il consenso non riguarda l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Prima dell’invio per posta elettronica del Fascicolo informativo e dei modelli di informativa precontrattuale, rimane l’obbligo, in ogni caso, di procedere, anche a distanza, alla valutazione di adeguatezza, «attività sempre necessaria e propedeutica alla proposta di un prodotto assicurativo», sottolinea l’Ivass.

Revoca. Il contraente può revocare il consenso alla modalità elettronica delle comunicazioni con la stessa libertà di forme con cui lo ha reso. Il ritorno alla modalità tradizionale, su supporto cartaceo, delle comunicazioni può produrre a carico del contraente esclusivamente l’onere connesso alla stampa e all’invio per posta della documentazione, oltre all’eventuale perdita dell’apposito sconto previsto, se indicato in polizza, per le successive scadenze.

L’ultima parte del capo terzo riguarda il fatto che la posta elettronica può essere utilizzata e il suo uso va favorito, anche con riguardo alle richieste di informazioni dei clienti, ai reclami, alle comunicazioni in genere.

Fabio Sgroi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COPERTINA