TASSONE: «LA TABELLA UNICA NAZIONALE? UN RIFERIMENTO IMPORTANTE, ANCHE SE E’ SOLO UN PUNTO DI APPRODO…»

La consigliera della Corte di Cassazione: «Con la sentenza del 7 aprile scorso è stato lanciato  un monito a tutto il Foro: la Tun ce l’abbiamo, ma non è uno stampo industriale».

La Tabella unica nazionale (Tun)? «È un punto di approdo, e come tale non di arrivo, un punto importante a cui fare riferimento». Ne è convinta Stefania Tassone, consigliera della Corte di Cassazione, intervenuta a un recente seminario sul tema organizzato dall’Ivass. Al centro, il risarcimento del danno grave alla persona nella Rc auto e nella Rc sanitaria, che inevitabilmente ha aperto il dibattito sulla Tun, il sistema unico di calcolo a punto variabile per liquidare il danno non patrimoniale per lesioni gravi (dal 10% al 100% di invalidità permanente) derivanti da circolazione stradale o malasanità.

La Tabella è entrata in vigore il 5 marzo 2025 e attorno a essa il dibattito è ancora aperto. La Cassazione, in una sentenza dell’aprile scorso, l’ha indicata come parametro favorito, privilegiato, anche con riferimento ai sinistri avvenuti prima della sua entrata in vigore, a quelli che non attengono ai gravi danni alla persona derivanti da malpractice e da circolazioni stradale. «Ma anche voluto lanciare un monito al Foro tutto, sempre nel virtuoso raccordo avvocati, magistrati e operatori del diritto: la Tun ce l’abbiamo, ma non è uno stampo industriale», ha ricordato Tassone.

È un passaggio importante soprattutto in merito alla valorizzazione del danno morale. «Andando a recepire interventi già sviluppati in dottrina, su cui peraltro non c’è condivisione all’interno del Foro, la sentenza della Cassazione del 7 aprile scorso, richiama il fatto che il danno morale possa essere anche assente, oltre che minimo, medio e massimo. Il danno morale, in altre parole, non c’è sempre e comunque. Quindi: massima attenzione all’allegazione, agli oneri probatori anche presuntivi, alla motivazione del giudice di merito».

Il giudice d’appello, pertanto, «deve verificare intanto l’esistenza di una motivazione, la sua logicità e congruità. Da sempre la Corte sostiene, e non credo che la Tun possa cambiare qualcosa, l’inconcepibilità e quindi la non ammissibilità di motivi di gravame o motivi di ricorso in Cassazione laddove si manifesti l’insoddisfazione o la preferenza in merito alle tabelle di Milano o Roma, rispetto alla Tun. Ciò che conta è rispettare i principi di equità, di cui la Tun è una conformazione finalmente legale, normativa, e che sono quelli di integralità, omnicomprensibilità del danno, divieto di duplicazione risarcitoria senza automatismi».

Per quanto riguarda la tutela dei danneggiati e dei consumatori, Tassone ha voluto ricordare come, «particolarmente nella Corte di Cassazione sia molto sentito il dialogo con le Corti europee sovranazionali. Le pronunce delle varie Corti unionali, di giustizia ed europea per i diritti dell’uomo, ci crea dei cortocircuiti concettuali. Anche una sentenza passata in giudicato può cedere. E con riferimento alla materia assicurativa, le corti unionali pongono dei principi molto basici: il risarcimento / indennizzo deve essere adeguato, congruo, non deve essere meramente simbolico. Principi affermati per esempio in materia di risarcimento/ indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti, alle danneggiate dai reati di violenza sessuale. Questi sono i parametri».

Ancora in campo assicurativo. Un esempio: «Il concetto di circolazione stradale. Con la giurisprudenza dell’Unione è stato allargato a qualunque luogo dove qualunque veicolo adatto alla circolazione svolga questa funzione…».

Tassone ha, tra l’altro, posto l’attenzione anche su un punto delicato, che riguarda l’estensione che la sentenza della Corte di Cassazione del 7 aprile scorso svolge ratione temporis (in base al tempo) e materiae (in base alla materia). «Penso certamente alle difficoltà delle compagnie assicurative in termini di polizze in corso, appostamenti o revisione di riserve e accantonamenti», applicandosi la Tun in via retroattiva, anche ai sinistri che si sono verificati prima del 5 marzo 2025.

Fabio Sgroi

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