TARIFFE UNIFORMI PER ASSICURATI RC AUTO VIRTUOSI A PRESCINDERE DALLA RESIDENZA: L’ANIA E’ CONTRARIA

11 Novembre 2019

Per l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, il disegno di legge attualmente in esame determinerebbe «un aumento generalizzato dei prezzi, in particolare a carico delle aree territoriali con più bassa incidentalità, dei neo-patentati e di coloro che abbiano provocato anche un solo sinistro negli ultimi due anni».

 

Nel corso di un’audizione che si è tenuta nei giorni scorsi presso la sesta commissione (Finanze) della Camera dei Deputati e che aveva come oggetto la proposta di legge recante Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l’Ania ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione sullo stesso disegno di legge. Che non piace all’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, perché determinerebbe «un aumento generalizzato dei prezzi, in particolare a carico delle aree territoriali con più bassa incidentalità, dei neo-patentati e di coloro che abbiano provocato anche un solo sinistro negli ultimi due anni».

Il disegno di legge si propone di modificare due norme del Codice delle Assicurazioni: l’articolo 132-ter in materia di scontistica obbligatoria e agevolazione su base territoriale e l’articolo 134 in materia di attestato di rischio.

In questo articolo di Tuttointermediari.it, in particolare, ci si sofferma sul commento dell’Ania relativamente all’articolo 1 della proposta di modifiche dell’articolo 132 -ter del Codice delle assicurazioni, volte a introdurre tariffe uniformi per assicurati Rc auto “virtuosi” a prescindere dalla residenza.

«Sotto il profilo giuridico», ha sottolineato l’Ania nella sua audizione, «la proposta di legge in esame intende scardinare i principi che sono alla base dell’attuale art. 132-ter del Cap nella parte relativa agli sconti obbligatori aggiuntivi Rc auto (commi 3 e 4). Tali sconti sono stati stabiliti dalla Legge Concorrenza 2017 per mitigare progressivamente le differenze territoriali nei premi Rc auto a livello nazionale, a favore degli assicurati “virtuosi” (esenti da sinistri negli ultimi 4 anni) e residenti nelle aree a maggiore incidentalità, che abbiano installato una ”scatola nera”. Ciò a parità di classe di merito e di condizioni soggettive degli assicurati residenti nelle diverse aree territoriali».

L’Ania, dopo aver evidenziato l’efficacia delle black box come deterrenti dell’incidentalità stradale e l’idoneità a incentivare condotte di guida più prudenti, ha precisato che il problema della territorialità «non si risolve facendo pagare di meno qualcuno e di più qualcun altro, e cioè intervenendo solo sugli effetti, vale a dire sul livello del prezzo Rc auto in alcune zone d’Italia, attraverso la fissazione in via cogente di un premio base uniforme per gli assicurati nella stessa classe di merito senza sinistri con responsabilità negli ultimi 2 anni (a prescindere dalla provincia di residenza dell’assicurato, dalle sue caratteristiche soggettive e dal fatto che abbia accettato di installare una scatola nera a fini antifrode e tariffarie)  e un tetto massimo del 20% di incremento del premio base come unico correttivo della maggiore incidentalità registrata in alcune province, a prescindere dal reale livello della incidentalità stessa».

Questa impostazione, ha fatto notare l’Ania, «fissa per circa il 90% della popolazione assicurata un premio minimo ed è dunque lesiva della libertà delle imprese in materia contrattuale e tariffaria Rc. auto sancita dalle direttive comunitarie».

Si tratta di un “premio base” che, «oltre a limitare per legge la libertà tariffaria delle imprese, determinerebbe poi, di fatto, un blocco tariffario, anch’esso contrario alla normativa europea, non essendo previsto dalla proposta di legge che la sua applicazione sia subordinata al requisito di possedere, oltre che la stessa classe di merito, anche “stesse caratteristiche soggettive”, come invece previsto dall’attuale testo dell’art. 132-ter del Cap. Il “premio base” uniforme non tiene nel minimo conto che le tariffe sono calcolate sulla base di ulteriori e molteplici dati, che definiscono il rischio da assicurare (probabilità di avere incidenti) e che sono legati sia alle caratteristiche soggettive del proprietario del veicolo (es: età, professione, uso del veicolo, tempi di utilizzo o percorrenze, comportamenti di guida, etc.), sia a caratteristiche oggettive del veicolo assicurato (tipo del veicolo, potenza e tipo di alimentazione del motore, sistemi di sicurezza ecc.)».

L’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha sottolineato che «il rischio assicurativo è molto difforme nelle varie zone del Paese e che il parametro territoriale racchiude una serie di informazioni che l’assicuratore non può valorizzare singolarmente. Ci riferiamo a fattori quali una peggiore manutenzione delle strade, carenze nelle infrastrutture e nella segnaletica (rotatorie, guardrail…), livelli di traffico più intenso, abitudini di guida più pericolose per la minore “cultura” del rispetto delle regole del Codice della Strada (uso alla guida del cellulare e di altri dispositivi che distraggono l’attenzione, mancato utilizzo del casco, delle cinture di sicurezza, violazione dei limiti di velocità, del numero massimo di persone trasportate…), elevata percentuale di contenzioso (in alcune zone d’Italia per un sinistro su tre si fa ricorso all’avvocato), elevato tasso di incidenti a rischio di frodi assicurative (in alcune province la percentuale di sinistri a rischio frode, secondo rilevazioni di Ivass, è superiore al 40%, contro una media nazionale del 22%). Del resto, l’importanza della residenza come fattore di rischio oggettivo che influenza la probabilità di incidente è stata riconosciuta dalla stessa Commissione europea in più di un’occasione».

Per questo, secondo l’Ania, sotto il profilo della normativa assicurativa, la proposta legislativa in esame «vìola fondamentali norme comunitarie e nazionali (per contrasto, sotto vari profili, con gli artt. 3 e 41 della Costituzione) e, ove divenisse legge, potrebbe essere oggetto di immediata impugnazione nelle competenti sedi giudiziarie».

SE IL DISEGNO DI LEGGE FOSSE CONFERMATO… – Se il disegno di legge in discussione fosse confermato così come è, ha fatto presente l’Ania, alle compagnie assicurative si imporrebbero in sostanza tre opzioni:

– Recuperare la parte dei premi che verrebbe a mancare, il cosiddetto “fabbisogno tariffario”, dai neoassicurati privi di “storia assicurativa” e dagli assicurati con sinistri: poiché il loro numero sarebbe veramente esiguo (nella media nazionale, solo il 5% degli assicurati ha un incidente) i livelli dei premi Rc auto che queste categorie di assicurati sarebbero elevatissimi;

– Non recuperare il “fabbisogno tariffario” mancante, che significherebbe non acquisire le risorse per garantire ai danneggiati il risarcimento del danno;

– Aumentare in maniera generalizzata i prezzi delle polizze, il che penalizzerebbe le province con maggiore sicurezza stradale e i loro assicurati virtuosi, a favore delle province più rischiose e degli assicurati meno virtuosi.

Fabio Sgroi

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