Riguardano ordinanze relative a sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dall’istituto di vigilanza.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dato ragione a Sara Assicurazioni in merito a due ricorsi presentati dalla compagnia dell’Aci nei confronti di applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’Ivass.
Per quanto riguarda il primo ricorso, la sentenza del Tar del Lazio, sezione II Ter del 20 novembre scorso n. 11237, Registro Generale 8883/2011 ha dato ragione a Sara per quanto concerne l’annullamento dell’ordinanza Isvap n. 2667/11 del 28 giugno 2011 prot. n. 14-11-006446 con cui l’Isvap aveva ingiunto alla compagnia di pagare 60.000 euro, oltre spese, e degli atti connessi.
L’allora Isvap aveva irrogato la sanzione amministrativa addebitando a Sara Assicurazioni la violazione degli articoli 141, 148 comma 2 e 315 comma 2 d. lgs. n. 209/05 per non avere la stessa formulato alcuna offerta né comunicato i motivi della mancata offerta a seguito di una richiesta di risarcimento dei danni ricevuta il 14 novembre 2008 da un terzo trasportato su un veicolo investito da altra vettura priva di copertura assicurativa.
Per quanto riguarda il secondo ricorso, la sentenza del Tar del Lazio, sezione II Ter del 20 novembre scorso n. 11241, numero Registro Generale 7879/2011 ha dato ragione a Sara per quanto concerne l’annullamento delle ordinanze Isvap n. 2095/11, 2096/11, 2097/11 del 27 maggio 2011, con cui l’Isvap aveva ingiunto alla compagnia di pagare complessivamente 60.028 euro.
L’allora Isvap aveva irrogato la sanzione amministrativa addebitando a Sara Assicurazioni la violazione degli articoli 7, 189 comma 1 e 310 comma 1 d. lgs. n. 209/05 e 6 comma 2 del regolamento Isvap n. 24/2008 per non aver riscontrato, nel termine di 30 giorni, le richieste di informativa e documentazione formulate dall’istituto di vigilanza con riferimento a reclami allo stesso pervenuti. (fs)
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