La seconda sezione ter dell’organo giurisdizionale ha respinto anche quello avverso la cancellazione dal Rui della società della quale l’intermediario era responsabile dell’attività di intermediazione.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza emessa dalla sezione seconda ter il 29 maggio 2026, numero 10051 – R.G. 15133/2025, ha rigettato il ricorso proposto dall’ex subagente, Meri Lunghini per l’annullamento del provvedimento dell’Ivass dell’1 ottobre 2025 (protocollo numero 195723), riguardante la sanzione disciplinare della radiazione dal Rui.
Il ricorso era stato presentato anche contro il provvedimento di cancellazione dal Rui della società B.L. di Lunghini Meri & C. sas.
L’istituto di vigilanza aveva contestato alla società e all’intermediaria, in qualità di responsabile dell’attività di intermediazione della stessa, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 119 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e all’articolo 54 del regolamento Ivass n. 40 del 2018.
L’istituto di vigilanza aveva rilevato, inoltre, che «dopo un’analisi sull’intero portafoglio, il 45% delle polizze intermediate dalla subagente Lunghini evidenziava, per un totale di 311 posizioni, un dato relativo all’immatricolazione non veritiero e una significativa diminuzione dei premi praticati dalla subagenzia rispetto alla tariffa dell’impresa». (fs)
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