lunedì 20 Aprile 2026

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TABELLA UNICA NAZIONALE, RENDITA VITALIZIA E RC SANITARIA DA INFEZIONI NOSOCOMIALI: IL PUNTO DI MADDALENA RABITTI DELL’IVASS

Il consigliere dell’istituto di vigilanza ha coordinato i lavori di un seminario organizzato la scorsa settimana dall’authority e che ha avuto per tema “Il risarcimento del danno grave alla persona nella Rc auto e nella Rc sanitaria”.

Maddalena Rabitti

L’adozione della Tabella unica nazionale (Tun) per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni di non lieve entità (introdotta con il Dpr 13 gennaio 2025, numero 12, in attuazione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni private)? «Nonostante il ritardo con cui si è giunti alla sua introduzione, la riforma ha il merito di avere affermato un sistema risarcitorio improntato a razionalizzare il regime della quantificazione del danno non patrimoniale in caso di macrolesioni, a garanzia della certezza del diritto e in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali nell’ultimo decennio». È l’opinione di Maddalena Rabitti, consigliere dell’Ivass, che ha coordinato i lavori del convegno  Il risarcimento del danno grave alla persona nella Rc auto e nella Rc sanitaria, organizzato dall’authority la settimana scorsa, proprio sulla Tun.

Quest’ultima, ha affermato Rabitti, rappresenta il punto di arrivo di un percorso «lungo e complesso», che ha attraversato fasi legislative, regolatorie e giurisprudenziali «articolate», accompagnato da un confronto «costante» tra istituzioni, autorità di vigilanza, giurisprudenza, operatori del mercato, dottrina giuridica e medicina legale. Non solo. È la dimostrazione di come il processo di creazione delle regole sia oggi «più efficiente» quando è «il risultato di una tecnica, definita in dottrina, di “circolo regolatorio”, in cui prassi di mercato, regolatori e diritto vivente concorrono a definire la migliore regola del mercato».

In questo processo, l’Ivass è stato «particolarmente attivo», visto che ha monitorato le prassi liquidative del mercato, valutandole alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza e delle esigenze di uniformità applicativa, ha spiegato Rabitti. Sulla base di queste evidenze, raccolte attraverso «specifiche rilevazioni dei dati di mercato e un costante confronto con gli operatori», l’istituto di vigilanza ha potuto prospettare un modello tabellare «coerente con i principi e i criteri definiti dalla norma, con gli standard operativi del settore e, al tempo stesso, adeguato agli input provenienti dal diritto vivente».

L’obiettivo perseguito, quindi, è stato quello di «rafforzare uniformità e prevedibilità del sistema risarcitorio, riducendo le disomogeneità applicative senza tuttavia rinunciare al principio fondamentale della piena ed effettiva tutela del danno alla persona».

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE DEL 7 APRILE 2026 – Rabitti ha parlato anche del recente intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza del 7 aprile 2026, numero  8630, della terza sezione civile, ha affrontato il tema dell’applicabilità temporale e sistemica della Tabella unica nazionale.

«Questa sentenza affronta e risolve molte questioni rilevanti sui meccanismi di quantificazione del danno non patrimoniale da macrolesioni alla persona e che non rompe con il recente passato, ma fa tesoro dell’esperienza fin qui maturata con le tabelle pretorie», ha affermato. «In particolare, si pone in linea di continuità anche con la pronuncia della Corte di Cassazione 11319/2025 che, in un passaggio, sebbene solo un obiter dictum, aveva già tracciato la linea interpretativa ora sviluppata con questa decisione».

La pronuncia, ha aggiunto, «non affronta il tema dell’applicabilità “diretta” della Tun a seguito dell’entrata in vigore del Dpr 13 gennaio 2025, numero 12, pur esprimendosi su un profilo centrale quale quello dell’eventuale regressività del nuovo sistema. Essa si concentra, invece, sull’applicabilità “indiretta” della tabella unica in relazione a fattispecie in cui l’evento lesivo è anteriore alla sua entrata in vigore, ma la liquidazione definitiva del danno non patrimoniale all’avente diritto non è ancora intervenuta, con l’obiettivo di chiarirne l’ambito di applicazione ratione temporis e ratione materiae».

Le questioni affrontate sono essenzialmente due, ha precisato Rabitti. «La prima è stabilire se, per il passato, possa trovare spazio la nuova tabella o se continuino a doversi applicare le tabelle “paranormative” di fonte pretoria: nello specifico caso quelle del tribunale di Milano. La seconda verte sulla applicabilità della Tun per la liquidazione del danno non patrimoniale per la lesione grave della salute anche in ipotesi diverse da quelle previste nel decreto, che ricordiamo essere limitato alle lesioni da circolazione di veicoli e natanti e alla responsabilità da malpractice sanitaria».

In risposta al primo punto, la Suprema Corte ha chiarito che la Tun «non è dotata di efficacia retroattiva in senso tecnico‑normativo, né, peraltro, avrebbe potuto dire diversamente posto che è proprio la norma attuativa dell’articolo 138 a stabilire che la Tun opera solo per il futuro. Tuttavia, nella sentenza si legge che la tabella unica può operare in via “indiretta” anche con riferimento a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, quale parametro che il giudice deve considerare nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del Codice civile».

In altri termini, «se per il futuro la Tun si applica perché lo prevede la legge e, dunque, il giudice procederà ad un giudizio secondo diritto, per il passato essa costituisce un parametro privilegiato per orientare il giudice nello svolgere il giudizio secondo equità, trovando comunque applicazione gli articoli 1226 e 2056 del codice civile».

Secondo la Corte, ha continuato Rabitti, «a rendere la Tun un’opzione preferenziale concorrono diverse ragioni: essere una tabellazione su base nazionale, idonea perciò a garantire uniformità e parità di trattamento; essere quella che meglio coglie la progressività risarcitoria e ad assicurare l’effettivo ristoro del danno subito; soddisfare anche il “criterio di prossimità”, essendo lo strumento tabellare più recente a disposizione del giudice nel momento in cui deve liquidare il danno». Al riguardo osservano i giudici che “ciò che rileva non è il momento in cui si è consumato l’evento lesivo, bensì quello dell’esercizio del potere valutativo in sede di liquidazione, il quale deve fondarsi su criteri che, al momento della decisione, appaiono maggiormente idonei a garantire uniformità ed effettività del ristoro”.

Inoltre, si chiarisce che «non conta il risultato economico della liquidazione in sé, né il mero confronto quantitativo tra gli importi riconosciuti in applicazione di diversi sistemi tabellari, bensì l’idoneità del criterio liquidatorio adottato a garantire un’applicazione equa, uniforme e proporzionata del risarcimento sul piano sostanziale. Tale idoneità dipende dalla struttura del meccanismo di selezione dell’importo e dai parametri che presiedono al giudizio equitativo, piuttosto che dall’ammontare concreto del risarcimento conseguito nel singolo caso».

Per quanto riguarda la seconda questione, relativa all’applicabilità “generalizzata” della Tun, la Suprema Corte fissa un principio importante, riconoscendo che questa «può assumere funzione di criterio orientativo di riferimento anche al di fuori dell’ambito di applicazione diretta della Rc da circolazione stradale e della responsabilità sanitaria, confermandone così la vocazione generale, essendo idonea a garantire uniformità e parità di trattamento».

La Corte, ha aggiunto Rabitti, ha precisato però che «il dubbio sull’opportunità di un’estensione generalizzata si rivela più apparente che reale, dal momento che non si intende affermare in termini assoluti l’adeguatezza della Tun nelle ipotesi in cui essa non trovi applicazione diretta, né limitare la possibilità per il giudice di discostarsi da essa, se non la ritiene adeguata ad assicurare la giustizia del caso concreto. Resta dunque impregiudicata la possibilità per il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, di discostarsi dalla Tabella unica ma con obbligo di una motivazione puntuale e in presenza di specifiche peculiarità del caso concreto».

RENDITA VITALIZIA ED RC SANITARIA PER INFEZIONI NOSOCOMIALI – Tra le pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno contribuito a definire con maggiore precisione il perimetro della tutela risarcitoria del danno alla persona, ha ricordato Rabitti, meritano di essere richiamati gli orientamenti in materia di liquidazione del danno in forma di rendita vitalizia (Cassazione n. 31574 del 25 ottobre 2022).

La rendita vitalizia è riconosciuta dalla Cassazione come “uno strumento idoneo a garantire un ristoro effettivo e proporzionato nei casi di pregiudizi permanenti di particolare gravità, che tiene conto anche della dimensione diacronica della vita e dei cambiamenti demografici. Costituisce strumento di ristoro elettivamente idoneo nei casi di pregiudizi permanenti di particolare gravità, perché compensa, giorno dopo giorno, il pregiudizio sofferto dalla vittima e scongiura il rischio di dispersione di un ingente capitale corrisposto una tantum”.

Altro tema che merita «attenzione crescente», ha affermato Rabitti, «è quello relativo alla responsabilità sanitaria per infezioni nosocomiali, rispetto alla quale la Suprema Corte ha ribadito la centralità dell’onere probatorio nel giudizio di responsabilità fondato sulla colpa e la tutela della salute del paziente come bene costituzionalmente garantito. La Cassazione chiarisce che nelle infezioni nosocomiali non opera infatti alcuna forma di responsabilità oggettiva a carico della struttura: serve comunque la prova da parte del danneggiato del nesso causale e della condotta colposa della struttura sanitaria. Con ampio ricorso al meccanismo delle presunzioni, la Suprema Corte agevola questa prova, individuando un triplice criterio (temporale, topografico e clinico) e, al contempo, definisce un catalogo di regole di condotta e organizzative che devono essere rispettate dalla struttura sanitaria per andare esente da responsabilità. Il ricorso a protocolli basati sul criterio del rischio sposta dunque l’accertamento della responsabilità da parte del giudice sul piano della compliance».

Per il consigliere dell’Ivass si tratta, nel complesso, di profili «di grande rilievo teorico e pratico che concorrono a delineare una visione unitaria e coerente del sistema del risarcimento del danno alla persona, nella quale la standardizzazione dei criteri di liquidazione non si traduce in automatismi applicativi, ma si integra con il potere valutativo del giudice, nel rispetto del principio di effettività del ristoro».

LA TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA COMPRESE FRA 10 E 100 PUNTI – Rabitti ha ricordato come sia ancora assente la tabella delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra i 10 e i 100 punti, di stretta competenza medico-legale, prevista dall’articolo 138 comma 1, lettera A del codice delle assicurazioni.

Il consigliere dell’Ivass ha sottolineato l’importanza che possono assumere nel processo liquidatorio, per ora, le tabelle definite dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni. «Queste tabelle, se condivise dalla giurisprudenza e fatte proprie dal legislatore, potrebbero essere una soluzione per attuare la norma», ha affermato.

Fabio Sgroi

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