È una delle cause più frequenti di richieste di risarcimento per la Rc nei confronti degli intermediari assicurativi. Cgpa Europe illustra un caso giudiziario specifico.
Una delle cause più frequenti di richieste di risarcimento per la Rc nei confronti degli intermediari assicurativi è la sostituzione del contratto assicurativo e la perdita o la riduzione della copertura inizialmente concessa. Cgpa Europe (compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi), nell’ultimo osservatorio europeo degli intermediari assicurativi, riporta un caso giudiziario specifico.
IL CASO – Una società inglese di autotrasporti ha sottoscritto, nel 2014, una polizza assicurativa per la Rc vettoriale con un assicuratore inglese con l’intermediazione del proprio broker inglese. La polizza copriva la società per il trasporto di merci all’interno del Regno Unito e verso altri territori dell’Unione Europea.
Il contratto assicurativo è stato trasferito nel 2016 a un altro assicuratore attraverso un nuovo broker inglese (un ex dipendente della società di brokeraggio inizialmente coinvolta) ma, al momento della stipula della nuova polizza, il nuovo broker non ha esteso l’operatività ad altri territori dell’Unione Europea, limitandola al Regno Unito.
Nel febbraio 2019, un’azienda specializzata nella produzione di macchinari per la raccolta delle mele ha utilizzato i servizi della società di trasporti per trasportare una raccoglitrice tra la Francia e il Regno Unito. Durante un viaggio, l’autista, valutando male l’altezza di un ponte in Francia, ha provocato una collisione che ha danneggiato il macchinario trasportato.
L’assicuratore dell’azienda di trasporto, pertanto, si è rifiutato di risarcire il sinistro, sostenendo che non esisteva copertura al di fuori del Regno Unito. Peraltro, la società proprietaria della raccoglitrice di mele aveva provveduto a stipulare una polizza “merci” che assicurava i danni al bene, inclusa la fase del trasporto, dopo aver indennizzato il proprio cliente, ha intrapreso un’azione di surrogazione nei confronti del broker della società di autotrasporti.
LA SENTENZA – Il caso è stato portato davanti al tribunale francese e ha comportato l’attivazione degli uffici sinistri e della rete di consulenti legali del gruppo Cgpa nel Regno Unito e in Francia. La decisione del Tribunal de Commerce ha attribuito la responsabilità del danno al broker nella misura del 50%. Per l’altro 50% i giudici francesi hanno ritenuto responsabile la società di trasporti, in quanto la sua negligenza aveva contribuito all’evento dannoso.
IL COMMENTO DI CGPA – In questo caso, ha commentato Cgpa Europe, «la sostituzione del contratto assicurativo è stata accompagnata da un cambio di broker. In una situazione del genere, è essenziale effettuare un confronto dettagliato dell’equivalenza delle coperture e informare il contraente di eventuali differenze. Tuttavia, questa decisione è ancora abbastanza favorevole al broker, in quanto la sentenza lo ritiene responsabile solo per il 50% del danno, mentre il resto è a carico dell’assicurato a causa della sua negligenza nel causare l’evento dannoso». (fs)
© RIPRODUZIONE RISERVATA