giovedì 11 Settembre 2025

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SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO: LE OSSERVAZIONI DELL’ANIA

L’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ritiene, tra l’altro, che non si debbano rendere più restrittive e complicate per gli assicurati le modalità di sospensione, se previste dal contratto Rc auto.

 

Nell’audizione dello scorso 20 settembre presso la sesta commissione Finanze della Camera dei Deputati (l’oggetto era lo schema di decreto legislativo A.G. 58, recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 riguardante la modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della Rc risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità) l’Ania si è soffermata non solo sull’estensione dell’obbligo assicurativo Rc auto ai veicoli elettrici leggeri, ma anche sul sistema di deroghe all’obbligo assicurativo delineato dallo stesso schema di recepimento.

«La direttiva auto (art. 3)», ha ricordato l’Ania, «estende il perimetro attuale dell’obbligo assicurativo Rc auto, collegandolo al fatto che il veicolo sia utilizzato in conformità della sua funzione abituale come mezzo di trasporto, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dalla circostanza che si trovi in area pubblica o privata e/o che sia fermo o in movimento. A fronte della suddetta estensione dell’obbligo assicurativo, e allo scopo di tenere in considerazione l’eterogeneità normativa di fatto esistente nei vari Stati membri, la stessa direttiva ha previsto per gli Stati membri alcune possibilità di deroga al nuovo e più ampio obbligo assicurativo (art. 5). Tra l’altro, occorre anche considerare che l’art. 5, par. 4 prevede, al contrario, per i suddetti veicoli, la possibilità di derogare all’obbligo assicurativo, stabilendo che “Gli Stati membri possono derogare all’articolo 3 (n.d.r. obbligo assicurativo Rc auto come sopra inteso) per quanto concerne i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale”».

Su questo punto, in attuazione alla Direttiva, da un lato si vuole modificare l’articolo 122 del codice delle assicurazioni (Cap) e, dall’altro si introduce nello stesso codice il nuovo articolo 122-bis “Deroghe”, recante deroghe all’obbligo assicurativo Rc auto. Questo articolo, inoltre, accorderebbe agli assicurati la possibilità di continuare a beneficiare della clausola contrattuale di sospensione della copertura assicurativa Rc auto.

L’Ania ha ricordato come la possibilità di sospensione sia presente nei contratti Rc auto sin dall’introduzione dell’obbligo assicurativo in Italia nel 1971, consentendo risparmi agli assicurati che possono fruire della copertura soltanto quando utilizzano effettivamente i veicoli. Si tratta di una clausola oggi diffusa: le sospensioni delle coperture assicurative Rc auto registrate nel 2022 sono state infatti oltre 2,8 milioni.

«Alcune previsioni del nuovo articolo 122-bis del Cap potrebbero rendere più restrittive e complicate per gli assicurati, rispetto a quelle attuali, le modalità di sospensione, ove previste dal contratto Rc auto, quando in effetti l’obiettivo del decreto legislativo dovrebbe essere, verosimilmente, quello di addivenire ad un impianto normativo semplice e sostenibile per tutti gli interessati, in primis cittadini, ma anche imprese assicuratrici e operatori del diritto», ha sottolineato l’Ania.

L’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici ha quindi formulato le sue osservazioni dettagliate (clicca QUI per leggerle) relativamente al comma 2 e al comma 3 del nuovo articolo, riferendosi anche alle specifiche esigenze assicurative Rc auto degli assicurati corporate. (fs)

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