L’istituto di vigilanza fornisce dei chiarimenti in materia di formazione e aggiornamento degli intermediari.
L’Ivass ha fornito recentemente delle risposte ad alcuni quesiti in materia di formazione e aggiornamento degli intermediari. Uno degli aspetti affrontati dall’istituto di vigilanza è stato quello relativo ai soggetti formatori. Tre quesiti per altrettante risposte.
Il primo ha riguardato la definizione di «associazioni di categoria» nelle quali rientrano i soggetti formatori. L’Ivass, nel dettaglio, ha ricordato come per «associazioni di categoria» si intendano «tutte le entità che presentino i previsti requisiti di rappresentatività, relativi a un numero di iscritti significativo e alla costituzione da almeno 2 anni» e che ai fini dello svolgimento dell’attività formativa l’associazione debbano «disporre di adeguata organizzazione e procedure operative».
Per quanto riguarda le società esterne che intendono offrire i corsi di formazione professionale, l’Ivass ha precisato che non sono previsti «sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale». Visto che il Codice delle Assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Ivass «non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati con il regolamento». L’istituto di vigilanza «non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione e aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi». Ne consegue che «ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell’Ivass deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata».
L’ultimo quesito è relativo ai requisiti dei docenti: che cosa si intende con l’espressione “comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività”? Come devono essere attestate l’esperienza professionale e l’adeguata capacità didattica? A questa domanda, l’Ivass ha risposto che «l’esperienza professionale e l’adeguata capacità didattica possono essere attestate attraverso la presentazione di un curriculum vitae dettagliato, da cui si evincano rispettivamente l’effettiva esperienza professionale nelle materie oggetto del corso e una congrua esperienza in qualità di docente nelle suddette materie. L’esperienza professionale richiesta dalla norma deve essere maturata in 5 anni, anche non consecutivi, di esercizio dell’attività». (fs)
© RIPRODUZIONE RISERVATA