Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato, commenta una recente sentenza della Cassazione.

Il contenzioso è stato promosso da un’agenzia di assicurazioni contro il suo ex socio accomandatario, unico soggetto iscritto al Rui. Quest’ultimo ha esercitato il recesso dalla società per costituirne un’altra, esercente sempre l’attività di agenzia di assicurazioni, nella quale ha trasferito l’intero portafoglio clienti.
Su questa vicenda, che è arrivata in Cassazione con sentenza pronunciata con ordinanza del 28 luglio 2023 (numero 23010), ha posto l’attenzione Fabrizia Fabrici, avvocata, partner di Floreani Studio Legale Associato.
«Nei primi due gradi di giudizio», ha fatto notare Fabrici, «la domanda di risarcimento danni promossa dall’agenzia è stata respinta non essendo dimostrato il danno. I giudici hanno sostenuto che il socio accomandatario era l’unico soggetto dotato dei titoli necessari per conseguire l’oggetto sociale, essendo l’unico iscritto al Rui, pertanto, il suo recesso avrebbe determinato la risoluzione del contratto di agenzia e la perdita del portafoglio clienti».
La Corte di Cassazione, adita dall’agenzia, è giunta però a una diversa conclusione, «riconoscendo sia la concorrenza sleale da parte del socio accomandatario, sia il diritto al risarcimento dei danni». In particolare, la Cassazione «ha riconosciuto la violazione dell’articolo 2301 del codice civile, ovvero del divieto di concorrenza, da parte del socio accomandatario, il quale ha violato l’obbligo di buona fede e correttezza che deve caratterizzare i rapporti tra i soci e la società. Infatti, quest’ultimo, dopo avere disdetto a nome della società il contratto di agenzia da essa intrattenuto, lo ha assunto in proprio, attraverso la costituzione di una nuova società alla quale ha trasferito tutto il portafoglio clienti. Pertanto, il socio ha determinato uno sviamento di clientela e ha indotto la compagnia a trasferire il portafoglio clienti in capo alla nuova società da egli costituita».
Non solo. La Cassazione «ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito dall’agenzia consistente nella differenza tra l’ammontare dei mancati ricavi che la società avrebbe ottenuto e dei costi non sostenuti, che invece avrebbe dovuto sostenere qualora il socio accomandatario non avesse esercitato il recesso dalla società». (fs)
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