lunedì 08 Settembre 2025

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SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO E PROMOTORI MUTUALISTICI: NUOVA DENUNCIA DELL’UNIONE EUROPEA ASSICURATORI

L’associazione ha inviato una lettera ai componenti di tre commissioni parlamentari, dopo aver presentato nei mesi scorsi un esposto a Mise e Ivass. Nel mirino il loro operato, giudicato «contra legem».  

Arriva una nuova denuncia da parte dell’Unione europea assicuratori nei confronti dell’operato delle società di mutuo soccorso e dei promotori mutualistici. L’associazione guidata dal presidente Roberto Conforti (nella foto) ha reso noto di aver inviato una lettera ai componenti della X Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati (Attività produttive, Commercio, Turismo), della X Commissione Parlamentare del Senato della Repubblica (Industria, Commercio, Turismo) e della XII Commissione Parlamentare del Senato della Repubblica (Igiene e Sanità).

Nella missiva, l’Uea fa riferimento all’operato «contra legem delle società di mutuo soccorso e dei promotori mutualistici» allo scopo di «salvaguardare il diritto alla tutela sanitaria di centinaia di migliaia di cittadini».

Uea ha lanciato mesi fa questo allarme, attraverso un esposto ufficiale al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Ivass, e segnalando agli operatori del mercato «un nuovo caso di possibile esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa».

In sintesi, la denuncia di Uea verte su questi punti:

  1. Le società di mutuo soccorso (sms) agiscono de facto come una compagnia di assicurazione ma senza rispettarne obblighi, requisiti e controlli forti del fatto che a loro non si applica il Codice delle Assicurazioni. Ma non è così. L’art. 345, comma 1°, del suddetto Codice fissa il principio secondo cui le sms, costituite ai sensi della Legge 3818 del 15 aprile 1886, sono escluse dall’ambito di applicazione solamente quando “provvedono direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo”, e purché questi impegni diretti, complessivamente, non superino i 100.000 euro per ciascun esercizio annuale. Pertanto, se la sms, pur pagando direttamente, supera la soglia dei 100.000 euro indicata, deve assumere la qualifica di impresa locale o mutua assicuratrice; ugualmente lo deve fare qualora paghi indirettamente rendite o capitali di qualsiasi importo ai propri iscritti. Infine, ove la sms si limiti a stipulare contratti di assicurazione per conto dei suoi iscritti deve comunque osservare le disposizioni sull’intermediazione assicurativa;
  1. Le sms erogano de facto polizze sanitarie. Ma il Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, che modifica la Legge n. 3818 “Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso” del 15 aprile 1886, regola l’attività delle sms stabilendo due aspetti chiave: non possono svolgere attività di impresa; non possono assumere impegni superiori ai limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Quindi mai possono assumere impegni incerti nella loro quantificazione quali sono, per definizione, le prestazioni sanitarie a massimale.
  1. Promotori mutualistici e agenti di assicurazione svolgono de facto la medesima attività. Eppure: gli agenti di assicurazione sono soggetti ad un impianto normativo e sanzionatorio particolarmente stringente e inequivocabilmente individuato; i promotori mutualistici sono figure non tipizzate che sfuggono ad ogni definizione e controllo. Non sono soci lavoratori, non sono soci promotori, non sono inquadrabili come agenti di commercio di tipo tradizionale e nemmeno come procacciatori d’affari. Illustri giuristi, interpellati da Uea, hanno ipotizzato che si possa configurare l’ipotesi di esercizio abusivo della professione oppure di negozio indiretto, infatti l’attività del promotore mutualistico è quella di vendere quote di un’associazione (la sms), ma chi acquista tali quote lo fa non per diventare socio della sms, bensì per ottenere una copertura sanitaria.

Per l’Uea, «se l’obiettivo della nuova Direttiva europea 97/2016 sulla distribuzione assicurativa (Idd) che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 23 febbraio 2018 è tutelare il consumatore, a prescindere dal soggetto con cui entra in contatto per l’acquisto di una copertura assicurativa, come potrebbe giustificare il nostro legislatore l’esclusione di tali soggetti, permettendogli di continuare a svolgere la medesima attività di un intermediario senza sottostare alle medesime regole?».

In attesa di interloquire direttamente con le Authority deputate al controllo di questi soggetti, Uea ha ritenuto «doveroso mettere a parte di tali riflessioni gli organi legislativi più direttamente interessati dalla materia nell’interesse esclusivo, repetita iuvant, dei cittadini consumatori».

Fabio Sgroi

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