martedì 09 Settembre 2025

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SNA E CCNL DEI DIPENDENTI DELLE AGENZIE IN GESTIONE LIBERA: LA COMUNICAZIONE SUL PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’

La condizione per il pagamento, ha spiegato il sindacato, si verifica quando «i valori di incremento provvigionale lordo dell’anno 2024, rispetto all’anno 2023, comprensivo del tasso di inflazione reale del 1,3% (fonte Istat), siano pari o superiori a: 3,3%, 5,3%, 7,3%».

Con una comunicazione a firma del direttore Andrea Bonfanti, il Sindacato nazionale agenti ha ricordato ai propri iscritti le modalità di erogazione del premio di produttività che, se maturato, dovrà essere pagato ai dipendenti di agenzia con la retribuzione del mese di giugno 2025.

Le indicazioni, si legge in una nota, sono riferite ai premi di produttività previsti dal Ccnl Sna 2014, per le agenzie che lo applicano.

La condizione per il pagamento, ha spiegato il sindacato, si verifica quando «i valori di incremento provvigionale lordo dell’anno 2024, rispetto all’anno 2023, comprensivo del tasso di inflazione reale del 1,3% (fonte Istat), siano pari o superiori a: 3,3%, 5,3%, 7,3%».

«Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (+7,3%)», ha ricordato lo Sna, «l’agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale. In caso contrario, cioè qualora la condizione non si sia verificata, o qualora si sia verificata nelle misure intermedie (+3,3% o +5,3%), l’agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il mese di giugno 2025. In caso di mancata esibizione, il premio dovrà comunque essere corrisposto nel suo massimo valore (fascia +7,3%). Il premio potrà essere erogato anche in forma di prestazioni welfare, come previsto dalla vigente normativa». (fs)

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