venerdì 24 Ottobre 2025

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SMART WORKING: L’ANIA E’ FAVOREVOLE

L’Associazione, ieri in audizione presso la Camera dei Deputati, dice sì alla norma che prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa con modalità di “lavoro agile” ricorrendo a un «semplice accordo tra le parti, senza previsioni che rinviino alla contrattazione collettiva». E aggiunge…

 

Sede AniaNella giornata di ieri, l’Ania (a lato, la sede) è stata ricevuta in audizione presso l’11esima commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati, in merito al disegno di legge su Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

L’Ania, in particolare, si è soffermata sulle disposizioni del provvedimento che attengono al cosiddetto lavoro agile (o smart working) svolto nell’ambito del “rapporto di lavoro subordinato”, esprimendo «il proprio apprezzamento per tale iniziativa legislativa diretta, tra l’altro, ad introdurre una regolamentazione per questa particolare “modalità lavorativa”, in un momento fortemente caratterizzato dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali e dal continuo evolversi dell’organizzazione delle attività lavorative all’interno delle imprese».

L’associazione fra le imprese ha sottolineato che anche nel settore assicurativo «si sta, del resto, introducendo e sperimentando tale forma di “lavoro agile” che può oltretutto ancor più favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, senza nocumento sul piano della produttività. Siamo convinti che il ricorso allo “smart working”, se ben strutturato, potrebbe quindi realizzare, in un contesto di generale soddisfazione e in un quadro di certezza normativa, condizioni di maggior benessere per i lavoratori e di efficientamento per le imprese».

L’Ania vede dunque «con favore» questa iniziativa e in occasione dell’audizione ha espresso il suo punto di vista sulle disposizioni concernenti la regolamentazione del “lavoro agile”, definito dall’articolo 15 del disegno di legge come una modalità di “esecuzione del lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti …(omissis)… senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”. Una modalità di esecuzione che, rimarca l’Ania, «si caratterizza pertanto per l’estrema flessibilità anche sul piano logistico e prevede che il lavoro possa essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento».

Per quanto attiene all’ambito applicativo del “lavoro agile”, l’associazione ritiene che, «ferma restante la richiamata disciplina legislativa/contrattuale, tale modalità di lavoro possa essere prevista o inserita nei modelli organizzativi delle imprese senza particolari vincoli o limitazioni, salvo naturalmente quelli derivanti dalla particolarità o specificità di quelle attività che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore nei luoghi di lavoro. In questo senso, ed in linea anche con quanto previsto dall’art. 16 del provvedimento in esame», l’Ania è dell’avviso che «l’utilizzo dello “smart working” non debba essere necessariamente condizionato dalla tipologia dell’accordo con il quale verrà posto in essere (a tempo indeterminato o a tempo determinato). Ciò è senz’altro condivisibile se si considera che anche per tale modalità di lavoro dovranno valere, pur a fronte della sua specificità, le stesse previsioni normative ed economiche previste sul piano generale dai vari contratti collettivi nazionali di settore».

accordo contrattoFORMA DEL CONTRATTO DI LAVORO AGILE – L’accordo relativo allo svolgimento del “lavoro agile” dovrà, secondo l’Ania, avvenire per iscritto e con accordo individuale; «ciò sia nel caso di assunzione diretta con tale modalità, sia nel caso di successiva trasformazione di un rapporto di lavoro già in essere svolto in modalità “tradizionale”. Tale accordo dovrà disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali (stabilendosi, tra l’altro, l’orario di lavoro, le fasce di reperibilità, le modalità operative ecc.) e contenere, altresì, disposizioni riguardanti sia le forme di esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sia le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione del lavoratore medesimo; il tutto nel rispetto delle norme contrattuali collettive e di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (come noto recentemente modificato)».

L’accordo dovrà inoltre disciplinare le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la “disconnessione” del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L’Ania condivide quanto stabilito dall’articolo 17 in merito al trattamento economico e normativo da riconoscersi ai lavoratori che svolgono la propria prestazione con modalità di “lavoro agile”, e apprezza il fatto che la disciplina contenuta nel presente disegno di legge regolamenti anche «gli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro».

CONCLUSIONI – L’Ania si è detta in definitiva «favorevole all’attuale formulazione della norma che prevede la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa con modalità di “lavoro agile” ricorrendo a un «semplice accordo tra le parti, senza previsioni che rinviino alla contrattazione collettiva». Laddove, tuttavia, in fase di approvazione del provvedimento ciò si ritenesse necessario, l’Ania è dell’avviso che la norma «dovrebbe al più prevedere la possibilità (e non certo l’obbligo) per i contratti collettivi di introdurre eventuali ulteriori previsioni finalizzate ad implementare la regolamentazione di legge del “lavoro agile”». (fs)

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