lunedì 06 Ottobre 2025

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SINISTRI DI RC PROFESSIONALE DI AGENTI E BROKER NELLA DISTRIBUZIONE DELLE POLIZZE DI TUTELA LEGALE: CGPA EUROPE STILA UNA CLASSIFICA

Gli errori che possono commettere gli intermediari sono diversi. E più di quanto si possa immaginare…

Andrea Dalla Villa

Il mancato assolvimento dell’obbligo di consiglio e consulenza nella fase precontrattuale fino alla sottoscrizione del contratto è la principale causa (35%) di sinistro di Rc professionale di agenti e broker nella distribuzione delle polizze di tutela legale.

Almeno nel caso di Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc professionale degli intermediari assicurativi, che ha analizzato le denunce che le sono pervenute in questi ultimi anni.

Già, perché nella distribuzione di questo prodotto agenti e broker possono commettere degli errori. Più di quanto si possa immaginare, a sentire Andrea Dalla Villa, responsabile dell’ufficio sinistri della compagnia. «Abbiamo constatato che la polizza di tutela legale ha diversi aspetti poco chiari che possono mettere in difficoltà gli stessi intermediari assicurativi che poi la distribuiscono. In particolare ci troviamo di fronte a una duplice problematica. Innanzitutto agenti e broker spesso non hanno una conoscenza approfondita della propria polizza di tutela legale quindi rischiano di commettere errori che possono pregiudicare la possibilità di avvalersi di uno strumento che per loro è utilissimo. Dall’altro lato, quando loro stessi intermediano le polizze di tutela legale non sempre informano correttamente i loro clienti sui meccanismi di funzionamento della polizza commettendo errori professionali con conseguenti pregiudizi arrecati ai propri clienti».

È proprio per questo che Cgpa Europe ha deciso di dedicare alla tutela legale il primo percorso formativo relativo al 2025 tenuto attraverso CgpApp, realizzando dei contributi specifici.

Tornando alle cause di sinistro (vedi tabella sopra, cliccaci sopra per ingrandire), al secondo posto (22%) c’è l’errore amministrativo / gestionale con particolare riferimento al ritardo nella denuncia di un sinistro.

Seguono: il mancato assolvimento dell’obbligo di consiglio e consulenza durante la fase di operatività del contratto (9%) e in occasione della collaborazione alla gestione di un sinistro (9%), l’errore amministrativo / gestionale nella gestione delle garanzie offerte / proposte (9%), l’errore amministrativo / gestionale e in particolare il mancato rispetto delle istruzioni impartite dalla mandante (4%) e la mancata o tardiva messa a cassa di premi (4%), il rilascio di attestazioni / dichiarazioni di assicurazione errate sulle garanzie esistenti (4%) e sui sinistri (4%).

Fabio Sgroi

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