Il presidente dell’Ivass: «Inoltre, la loro natura potenziale è molto variegata, in relazione alla varietà dei prodotti assicurativi, della tipologia dei ricorrenti (che, nel caso delle assicurazioni, possono essere anche beneficiari o danneggiati diversi da chi ha sottoscritto il contratto), nonché degli operatori coinvolti: non solo compagnie assicurative, ma anche intermediari, come agenti e broker».
«L’arbitro assicurativo? Il numero dei ricorsi potrebbe essere elevato; inoltre, la loro natura potenziale è molto variegata, in relazione alla varietà dei prodotti assicurativi, della tipologia dei ricorrenti (che, nel caso delle assicurazioni, possono essere anche beneficiari o danneggiati diversi da chi ha sottoscritto il contratto), nonché degli operatori coinvolti: non solo compagnie assicurative, ma anche intermediari, come agenti e broker». È quanto affermato da Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass, nel corso di una recente audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo del Senato.
«Anche se per molti aspetti l’arbitro assicurativo si gioverà dell’esperienza compiuta con gli analoghi istituti in campo bancario e finanziario», ha osservato Signorini, «certe peculiarità del settore assicurativo e certe novità nella normativa che ne delinea il funzionamento lasciano inevitabilmente qualche incertezza sul modo concreto in cui esso si svilupperà, e potranno richiedere, sulla base dell’esperienza, adattamenti organizzativi per assicurarne la massima efficacia».
Il presidente dell’Ivass, inoltre, ha ricordato che l’arbitro assicurativo «non potrà disporre accertamenti tecnici complessi (quali perizie tecniche, assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali), a causa della natura di cognizione sommaria che avrà il procedimento, natura derivante dalle esigenze di celerità e speditezza di questo istituto. Gran parte delle controversie assicurative, in particolare quelle relative alla RC auto, riguardano l’accertamento del fatto o la quantificazione del danno, per i quali simili accertamenti sono normalmente necessari. Considerando questo fatto, nel Regolamento si è scelto di attribuire all’arbitro assicurativo, diversamente dagli altri due arbitri, la possibilità di liquidare il danno o determinare la prestazione dovuta secondo equità. L’arbitro sarà quindi chiamato all’impegnativo compito di darsi criteri adeguati e procedure robuste, in assenza di precedenti specifici». (fs)
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