domenica 26 Ottobre 2025

Il mondo dell’intermediazione assicurativa in primo piano

«SCARSA CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE SUL PROPRIO SITO WEB»: PER GLI INTERMEDIARI IL RISCHIO E’ LA RECLUSIONE FINO A SEI MESI

Cgpa Europe ha analizzato un caso avvenuto lo scorso anno in Germania.
 

«Scarsa chiarezza delle informazioni fornite sul proprio sito web». È la motivazione per la quale, lo scorso anno, la Corte d’Appello di Colonia ha confermato la decisione del Tribunale regionale che aveva condannato un intermediario assicurativo.

Di questo caso si è occupato l’ultimo Osservatorio europeo degli intermediari assicurativi a cura di Cgpa Europe, analizzando quanto prevede la direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (Idd), che stabilisce i principi fondamentali che regolano gli obblighi degli intermediari in termini di informazione e trasparenza.

Secondo la Corte d’Appello, si legge, «l’intermediario, che aveva sviluppato sia un’attività di brokeraggio, sia un’attività di consulenza assicurativa indipendente, aveva deliberatamente creato confusione ai suoi clienti. Il sito web viola il principio della separazione tra l’attività di consulenza indipendente a pagamento e quella d’intermediazione assicurativa. Presentandosi sul proprio sito web unicamente come consulente assicurativo, l’intermediario induce erroneamente i clienti a fidarsi della sua attività svolta in assoluta indipendenza, neutralità e obiettività».

La normativa tedesca in materia di assicurazione (oltre a imporre a tutti gli intermediari di fornire informazioni chiare sulla loro identità, attività, autorizzazione, servizi offerti e struttura della remunerazione) prevede che le informazioni debbano essere fornite già al momento del primo contatto con il cliente (al contrario della Idd che prevede che queste informazioni debbano essere fornite in tempo utile prima della conclusione del contratto assicurativo).

Inoltre, sempre in Germania, gli intermediari assicurativi «devono rendere noto il loro ambito di ricerca sul mercato durante il collocamento della polizza e, con alcune eccezioni, anche i loro rapporti con le imprese di assicurazione. L’obiettivo è quello di promuovere la trasparenza, consentendo ai clienti di scegliere in modo consapevole l’intermediario a cui affidarsi, soprattutto quando si tratta di broker e agenti plurimandatari (che possono rappresentare più compagnie assicurative). Anche se spesso queste informazioni vengono fornite in formato digitale, la norma sottolinea la responsabilità dell’intermediario di garantire che il cliente comprenda realmente le informazioni fornite».

Tornando al caso relativo all’intermediario tedesco, a quest’ultimo è stato imposto di correggere in modo immediato le informazioni ingannevoli, pena una sanzione pecuniaria fino a 250.000 euro per ogni violazione o la reclusione fino a sei mesi. (fs)

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