La società di intermediazione aveva impugnato il provvedimento dell’authority (si trattava di un “richiamo”) deducendo “plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere”.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto un ricorso presentato dalla società Gafemar srl (con sede legale a Bologna e all’epoca dei fatti iscritta nella sezione A del Rui), contro l’Ivass, per l’annullamento di una sanzione disciplinare.
In particolare, la sentenza del Tar del Lazio, sezione II ter del 26 aprile 2023 n. 07199, Registro Generale 2521/2021 fa riferimento alla richiesta di annullamento dell’ordinanza Ivass n. 347/2021 del 4 gennaio 2021, relativa alla sanzione disciplinare del richiamo.
L’Ivass aveva comminato alla Gafemar la sanzione disciplinare del richiamo contestando tre violazioni: il mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale, il mancato rispetto delle regole di comportamento e per la mancata conservazione della documentazione contrattuale e precontrattuale relativamente a polizze ramo vita.
A nulla è valso il ricorso della società di intermediazione, che aveva impugnato l’ordinanza deducendo “plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere”. (fs)
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