tuttointermediari.it ha deciso di accendere un faro su un tema che coinvolge da vicino i professionisti del settore che, talvolta, commettono delle infrazioni anche in buona fede. Domenico Fumagalli, componente della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell’Ivass, fa il punto su alcuni aspetti.
Non solo la pubblicazione dettagliata, ogni mese, delle sanzioni inflitte dall’Ivass a imprese e intermediari assicurativi. tuttointermediari.it ha deciso di accendere un faro su questa tematica tanto delicata e andare oltre, analizzando alcuni aspetti dal punto di vista proprio degli intermediari. Un provvedimento amministrativo pecuniario, in alcuni casi, può significare la parola fine per l’attività di un professionista (figuriamoci la radiazione…). Per questo tuttointermediari.it vuole entrare nel merito, con l’obiettivo di rendere più consapevole l’intermediario di fronte agli scenari ai quali può andare incontro. Perché un conto è chi viola le regole deliberatamente, andando incontro anche a conseguenze di carattere penale, un conto è chi lo fa in buona fede.
Con Domenico Fumagalli (nella foto a lato), componente della seconda sezione del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari dell’Ivass, nonché consulente ed esperto in materia assicurativa (è stato anche direttore generale del Sindacato nazionale agenti per 15 anni), tuttointermediari.it ha affrontato alcuni aspetti inerenti il tema delle sanzioni e proprio per la delicatezza e la complessità della materia ha deciso di pubblicare 3 articoli, nell’ambito di una sorta di Speciale Sanzioni.
Il primo articolo riguarda l’andamento delle sanzioni, l’atteggiamento dell’Ivass nei confronti dell’attuale impianto sanzionatorio, le tipologie di sanzioni (amministrativo pecuniario e disciplinare), i ricorsi da parte degli intermediari. Gli altri due articoli saranno pubblicati nei prossimi giorni.
Domanda. Nell’ultima relazione dell’Ivass relativa all’attività svolta nel 2014, il presidente Salvatore Rossi ha lasciato intendere la volontà da parte dell’istituto di modificare l’apparato sanzionatorio, anche con l’obiettivo di un contenimento delle sanzioni stesse. Quale è la sua opinione al riguardo?
Risposta. L’impianto sanzionatorio pecuniario e disciplinare in vigore oggi deriva dal Codice delle assicurazioni. In particolare, l’articolo 324 relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie riferite agli intermediari assicurativi fornisce un quadro ben preciso anche per quanto concerne gli effetti della responsabilità. Devo dire che, francamente, a distanza di anni la tipologia di sanzione pecuniaria che va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro per una violazione rappresenta un peso notevole per gli intermediari. Il dibattito tra il cumulo giuridico e quello materiale è aperto. C’è chi sostiene, infatti, che sia più logico inquadrare il cumulo giuridico quando si è di fronte a una serie di violazioni. In altre parole, violando una norma più volte, quindi in un unico contesto e in un unico arco temporale, bisognerebbe considerare il tutto come se fosse un unicum, con l’applicazione quindi di una sola sanzione amministrativa appunto compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro.
D. E invece?
R. E invece non è così. L’impianto sanzionatorio contenuto nel Codice delle assicurazioni, purtroppo, non va in questa direzione, ma tiene conto del cumulo materiale. Devo dire anche che all’inizio dell’emanazione del codice, quando è stato implementato il Regolamento Ivass n. 5 del 2006, l’istituto di vigilanza era “abbastanza” rigido nell’applicazione delle sanzioni pecuniarie. A distanza di anni, riscontro oggi un cambiamento di atteggiamento, nel senso che c’è una maggiore consapevolezza di non esasperare questo concetto delle sanzioni.
D. Forse c’è anche un maggiore dialogo con gli addetti ai lavori?
R. Direi di sì. A dire il vero c’è una considerazione da fare….
D. Cioè?
R. Le contestazioni pecuniarie notificate agli intermediari assicurativi rappresentano circa il 2% di tutte le sanzioni. Non credo, quindi, ci sia un accanimento da parte dell’istituto di vigilanza relativamente al fatto sanzionatorio pecuniario. Molti procedimenti irrilevanti, irrisori o ritenuti in buona fede vengono addirittura archiviati.
D. Oltre alla sanzione pecuniaria c’è anche quella disciplinare, che può portare alla radiazione dell’intermediario dal Rui…
R. È quello che prevede l’impianto sanzionatorio del Codice delle Assicurazioni. La sanzione disciplinare ha una logica diversa da quella pecuniaria, che invece accerta il fatto in sé e per sé. Quella disciplinare, che è valutata da un collegio di garanzia composto da un magistrato e da due esperti, in due sezioni, si muove nell’ambito dell’articolo 62 del Regolamento Ivass n. 5 del 2006 che prevede, ove accertata, tre gradi di violazione. La più pesante è, appunto, la radiazione, dopo la censura e il richiamo. In sostanza, il regolatore dà al collegio di garanzia la possibilità di graduare le sanzioni in funzione di alcune circostanze, che possono essere per esempio la modesta entità della somma in gioco o l’assenza di recidiva o ancora il singolo caso sporadico. Oggi come oggi le sanzioni disciplinari che comportano la radiazione sono abbastanza ridotte. A questo proposito parlano i dati: nel 2014 i provvedimenti di radiazione nei confronti degli intermediari sono stati 42, in linea con il 2013. Se consideriamo tutti gli iscritti alla sezione A del Rui, il numero di radiazioni rappresenta una cifra irrisoria.
D. Come si arriva alla radiazione?
R. È un atto che incide profondamente sulla sfera di libertà personale dell’intermediario e quindi va considerato con estrema attenzione: radiare un intermediario significa porlo fuori mercato e condiziona anche i suoi interessi economici e non solo. Si va sempre con i piedi di piombo prima di radiare un intermediario assicurativo. Alla radiazione si arriva a seguito di fatti gravissimi, che attengono alla sfera patrimoniale dei premi.
D. Qualche esempio?
R. Il non versare i premi sul conto separato e quindi trattenerli è una condizione che può portare alla radiazione, come pure la falsificazione della firma apposta sui documenti contrattuali e l’aver fornito informazioni errate specialmente in ambito ramo vita, che ha una rilevanza sociale e previdenziale, ma anche nel ramo Rc auto. Come accennato in precedenza, le sezioni unite del collegio di garanzia hanno stabilito che di fronte a comportamenti di fattispecie esimenti o attenuanti viene applicata la sanzione inferiore avvalendosi della facoltà di graduarla. Per quali ragioni? Il caso isolato, la recidiva, l’entità minima dell’ammanco in sé. Certo molto dipende da vari aspetti e dalle motivazioni che hanno portato alla violazione: ci può essere l’ammanco classico perché si hanno dei debiti da pagare o per problemi di carattere amministrativo e gestionale e c’è l’ammanco che invece è legato a un fatto personale di assistenza, di necessità ospedaliere. Si gestiscono i soldi delle imprese e questo è un aspetto delicato ma, come detto, si valuta caso per caso. (Nella foto sopra, Domenico Fumagalli, a sinistra, concede l’intervista a tuttointermediari.it)
D. In sede di valutazione c’è una sorta di collaborazione con la magistratura o le forze dell’ordine?
R. Solitamente i casi gravi vengono segnalati dalle imprese, dai consumatori/clienti, dalla magistratura o dalle forze dell’ordine. E anche dagli intermediari. Ma la maggior parte giungono dalle compagnie. L’articolo 40 del regolamento Ivass n. 5 del 2006, che delega il potere di vigilanza alle imprese, induce le stesse imprese a verificare l’adeguatezza, la formazione professionale degli intermediari, nonché le regole generali di comportamento in base all’articolo 47 dello stesso regolamento. In pratica, la compagnia predispone un report annuale all’istituto di vigilanza attraverso il quale dichiara che la propria rete è regolare agli effetti della formazione, per l’aggiornamento, del rispetto dell’articolo 47 che è un articolo omnibus perché comprende il divieto di incasso per contanti ramo vita, il limite degli importi previsti per i rami danni importanti, prevede l’intestazione del conto, i pagamenti e soprattutto il fatto che l’intermediario deve comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti degli assicurati. L’impresa puo’ segnalare anche eventuali discordanze. Tenga conto che nel caso di revoche per giusta causa, quindi anche quelle pretestuose, l’impresa segnala la cessazione del rapporto di agenzia. In questi casi l’Ivass quasi di ufficio apre il procedimento. Chiede, cioè, alla compagnia il perché ha determinato la giusta causa. La stessa cosa avviene per quanto riguarda la risoluzione del rapporto con i collaboratori: l’Ivass chiede sempre i motivi che hanno portato l’impresa o l’intermediario ad assumere questa decisione. Devo dire che, in generale, la violazione classica riguarda il conto separato.
D. Spesso, dando un’occhiata al Bollettino dell’Ivass, si leggono ammende con importi davvero significativi. Quasi proibitivi. Cosa fa, in questi casi, l’intermediario?
R. È possibile presentare un ricorso al Tar del Lazio che è competente in maniera esclusiva sui procedimenti emanati dalle autorità. L’intermediario, quindi, può chiedere la sospensiva del provvedimento che non sempre viene accolta perché la procedura osservata, nella maggior parte dei casi, risulta corretta, ai sensi di legge. Quindi sono pochi i casi in cui c’è un ribaltamento della questione. Però, chiedendo la sospensiva, quantomeno si blocca la situazione. Poi entra nel merito il Tar del Lazio. Se quest’ultimo dovesse riconfermare la sanzione, l’intermediario può ricorrere al Consiglio di Stato. In caso di soccombenza amministrativa e di sanzioni con importi pesanti si può procedere o a un decreto ingiuntivo o a sequestro oppure al pagamento in altre forme. Io non ho notizia di sequestri presso le abitazioni o uffici di agenti che non hanno potuto pagare la sanzione amministrativa. Se sono cifre compatibili con la loro economia di solito le sanzioni si pagano.
D. Generalmente si ricorre solo per importi elevati?
R. No. Personalmente ho assistito a ricorsi anche per le sanzioni di censura.
D. Che percentuale ha l’intermediario di spuntarla, cioè di dimostrare di avere ragione?
R. E’ difficile dirlo agli intermediari che leggono questa intervista, ma non è semplice. I procedimenti del collegio di garanzia sono tutti motivati anche nel rispetto del contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa. In pratica il collegio contesta e l’intermediario ha tutto il tempo per produrre domande, memorie, assistenza di esperti e legali e rappresentare le giustificazioni. Il collegio valuta in maniera autonoma e poi fa la proposta all’Ivass, il quale decide. Quello che voglio sottolineare è che ci sono due tipi di procedure: istruttoria e decisionale. Chi fa l’istruttoria non decide, ma lo fa un altro soggetto (Ivass). E questo rappresenta una garanzia per chi è contestato.
Fabio Sgroi
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