venerdì 24 Ottobre 2025

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SANZIONE DI 150.000 EURO PER CREDIT SUISSE LIFE AND PENSIONS AG

La multa inflitta dall’Ivass alla rappresentanza generale per l’Italia della società è risultata la più alta, in termini di importo, riportata nel bollettino di settembre scorso.  

Una sanzione da 150.000 euro. L’ha inflitta l’Ivass alla rappresentanza generale per l’Italia di Credit Suisse Life & Pensions Ag. Il provvedimento è stato riportato nel bollettino di settembre scorso e questa è stata la multa più alta in termini di importo. Secondo l’istituto di vigilanza, Credit Suisse Life & Pensions Ag ha commesso queste irregolarità:

– carenti assetti organizzativi e funzionali a presidio del rischio di riciclaggio che non consentono alla sede secondaria di rispettare gli obblighi di conservazione di dati, documenti e informazioni né quelli di comunicazione e trasmissione degli stessi, su richiesta, all’autorità di vigilanza, all’autorità giudiziaria o agli organi delegati alle indagini (n. 1 illecito);

– esternalizzazione delle attività della funzione antiriciclaggio a una pluralità di unità organizzative appartenenti a differenti società del gruppo, dislocate a Zurigo e Milano, con modalità che pregiudicano l’efficacia delle funzioni di controllo con riferimento: all’esternalizzazione della funzione compliance/antiriciclaggio alla banca controllante svizzera Credit Suisse Ag, outsourcer situato in un Paese non See; all’esternalizzazione di talune attività (identificazione della normativa applicabile, predisposizione del piano di formazione, predisposizione del manuale Aml) alla banca italiana Credit Suisse Italy spa, senza effettuare la necessaria autorizzazione preventiva all’Istituto (n. 1 illecito);

– mancanza del requisito dell’indipendenza in capo al soggetto che ricopre le qualifiche di responsabile della funzione antiriciclaggio e di responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette (n. 1 illecito);

– carenze (emerse anche a seguito dell’analisi di specifici campioni selezionati in sede ispettiva) nei processi di adeguata verifica, di monitoraggio costante e di valutazione per eventuali segnalazioni di operazioni sospette con particolare riferimento: i. alle procedure adottate, che non prevedono 1. né l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, qualora persone politicamente esposte (PEP) o società fiduciarie siano designate quali beneficiarie, 2. né l’acquisizione di precise informazioni circa la relazione tra contraente/assicurato e beneficiario e lo scopo perseguito da soggetti diversi da persone fisiche che sottoscrivono polizze nelle quali il beneficiario designato sia diverso dal contraente; alle prassi seguite 1. di non sottoporre a misure rafforzate di adeguata verifica i clienti acquisiti in occasione delle operazioni di regolarizzazione o rimpatrio di capitali – detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale – allo scopo di valutare la portata di tale fattore di più elevato rischio attraverso l’acquisizione sistematica di informazioni rilevanti a tal fine, 2. di non aver approfondito l’origine dei fondi utilizzati per sottoscrivere polizze, originariamente distribuite dalla compagnia in regime di libera prestazione di servizi, successivamente assegnate al portafoglio della Rappresentanza (n. 1 illecito);

– insoddisfacente profilatura della clientela, fondata su un processo manuale che non valorizza integralmente (anche per le difficoltà di condivisione delle notizie con altre entità del gruppo) le informazioni strutturate acquisite in fase di adeguata verifica e che non consente di individuare automaticamente anomali rapporti e operazioni, eventualmente riconducibili agli indicatori previsti dal Provvedimento della Banca d’Italia 24 agosto 2010, anche al fine della segnalazione di operazioni sospette (n. 1 illecito). (fs)

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