L’intesa riguarda le società sportive iscritte alla Lnd, che usufruiranno di una polizza di tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
Roland Italia, filiale italiana della compagnia tedesca specializzata nella tutela legale, ha sottoscritto un accordo con la Lega nazionale dilettanti (Lnd) di calcio.
Nel dettaglio, per venire incontro alle difficoltà in cui potrebbero trovarsi tutte le società sportive associate, anche a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19, la Lnd ha raggiunto una intesa con la compagnia, per il tramite del proprio broker Aon spa, stipulando a favore, appunto, delle società (e dei rispettivi dirigenti, medici sociali, allenatori, calciatori e calciatrici), una polizza per la tutela legale penale tesa alla copertura per qualsiasi necessità di assistenza legale, incluse le casistiche di violazioni e illeciti legate al Covid-19.
La polizza assicurativa prevede, fra l’altro: difesa in procedimenti penali, tra cui la difesa dall’accusa di aver commesso un reato colposo o doloso e l’assistenza di un avvocato nel caso in cui l’assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti o imputata in procedimento connesso; difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi pecuniari e/o non pecuniari; difesa in procedimenti disciplinari; giurisdizioni speciali/Cassazione/Corte Costituzionale; dissequestro; libera scelta del legale (senza alcun limite territoriale) e del domiciliatario (sono garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di 5.000 euro per sinistro); patteggiamento; secondo consulente di parte; fase prodromica; difesa per gli illeciti amministrativi, come per esempio il ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell’assicurato; difesa per le violazioni di norme fiscali / tributarie / doganali; difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 d.lgs. n. 231/01; delitti nell’ambito della circolazione stradale; Covid-19 – retroattività (la copertura si estende anche a sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona con il virus Covid-19, a condizione che il contraente venga a conoscenza per la prima volta del sinistro successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso). La decorrenza della copertura è il 31 agosto 2020 e la scadenza è il 31 agosto 2021. (fs)
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