L’avvocato partner dello studio Rptl è intervenuto a un recente evento del Centro studi intermediazione assicurativa (Cesia).
Il fatto doloso compiuto dal collaboratore. Una eventualità capace di arrecare a un agente o a un broker un danno reputazionale che secondo l’avvocato Claudio Perrella, partner dello studio Rplt, è «rilevantissimo». A un recente evento organizzato dal Cesia (Centro studi intermediazione assicurativa), Perrella ha parlato proprio di questo tema.
«L’intermediario», ha affermato, «risponde dell’operato del collaboratore in via contrattuale (articolo 1228 del codice civile) e in via extracontrattuale ex articolo 2049 del codice civile (“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”)».
In giurisprudenza, ha osservato Perrella, la disposizione «viene pacificamente riferita all’operato del dipendente nello svolgimento delle mansioni alle quali è adibito dal datore di lavoro. Spesso opera il concetto di occasionalità necessaria (cioè la circostanza che vi sia un nesso necessario tra la funzione ricoperta e il comportamento posto in essere dal dipendente che ha causato il danno), anche quando il dipendente eccede i limiti delle sue mansioni, oppure trasgredisce gli ordini ricevuti dal datore di lavoro».
L’attenuazione del rischio, ha continuato Perrella, «richiede la creazione di un sistema di vigilanza e di controllo capillare e costante, che può essere anche oggetto della preliminare valutazione della compagnia assicuratrice».
L’avvocato ha poi fatto riferimento al caso di un consulente finanziario che operava illecitamente in Borsa: la responsabilità della società di intermediazione che lo aveva preposto alle relative incombenze è stata esclusa perché la Cassazione ha ritenuto “che la condotta, sostanziandosi in una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole, avesse carattere del tutto anomalo (Cass. Civ. n. 27925/2013)”. (fs)
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