domenica 12 Ottobre 2025

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RICORSO AL TAR CONTRO IL PROVVEDIMENTO IVASS 97/2020: SNA PERPLESSO SU ALCUNI PASSAGGI DELL’ATTO DI COSTITUZIONE E MEMORIA DELL’AUTHORITY

L’istituto di vigilanza ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Sindacato nazionale agenti. La questione ruota, tra l’altro attorno al nuovo obbligo da parte degli intermediari di comunicare alle mandanti tutti i rapporti di collaborazione orizzontali…

È un atto di costituzione e memoria lungo 35 pagine quello depositato dall’Ivass presso la Camera di Consiglio del Tar per il Lazio, in relazione al ricorso presentato dallo Sna contro, appunto, l’istituto di vigilanza, e relativo all’annullamento di alcune norme del Provvedimento Ivass 97 del 4 agosto 2020 (che introduce, tra l’altro, il nuovo obbligo di comunicare alle mandanti tutti i rapporti di collaborazione orizzontale).

Il documento è stato reso noto e diramato dallo stesso Sindacato nazionale agenti.  Gli avvocati Antonella Altomonte e Nicola Gentile, che difendono in questa circostanza l’Ivass, hanno invitato il Tar a dichiarare inammissibile il ricorso per decadenza e disporre, in sede cautelare il rigetto dell’istanza cautelare proposta, attesa la mancanza dei relativi presupposti di legge.

Claudio Demozzi, presidente dello Sna, in una nota inviata ieri agli agenti di assicurazione ha voluto sottolineare alcuni passaggi dell’atto di costituzione e memoria dell’istituto di vigilanza, a partire dal fatto che «l’Ivass ammette di aver emanato talune disposizioni in quanto “tale necessità…è stata peraltro rappresentata dalle imprese e dall’Ania”», aggiungendo inoltre che «la compagnia UnipolSai Assicurazioni SpA in particolare aveva rappresentato in sede di pubblica consultazione la necessità di poter disporre di un’informazione compiuta sugli accordi di collaborazione stipulati dalla propria rete distributiva…».

L’Ivass, ha fatto presente Demozzi, ricorda come «l’obiettivo dell’Autorità in tale contesto è stato anche in questo caso quello di ricercare un equo bilanciamento tra tutti gli interessi pubblici e privati connessi alla introduzione della nuova regolamentazione».

Inoltre, il presidente dello Sna ha evidenziato altri passaggi «che ci hanno lasciati particolarmente perplessi», come questi: «in sostanza, non si vede come la mera comunicazione possa costituire un limite all’esercizio dell’attività (dell’agente)»; «sembra piuttosto che quella rappresentata dai ricorrenti (Sna) sia una pretesa esigenza di segretezza e stretta riservatezza che, questa sì, può incoraggiare condotte non corrette nei confronti dei contraenti»; «l’opacità degli accordi impedisce il corretto atteggiarsi dei rapporti tra le imprese e la loro rete, ostacolando, di fatto, l’attività di vigilanza».

Fabio Sgroi

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