I relativi ricorsi non sono andati a buon fine: due sono stati respinti, uno è stato giudicato irricevibile.
Ancora vita dura per gli intermediari assicurativi nei ricorsi contro l’Ivass. Vediamo come sono andati, in sintesi, tre casi.
Il primo ha riguardato Gabriele Donnici, ex intermediario iscritto nella sezione E del Rui, che ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro l’istituto di vigilanza per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 14 settembre 2015 attraverso il quale è stata disposta la sanzione disciplinare della radiazione.
L’Ivass aveva proceduto nei confronti di Donnici contestandogli di non aver rimesso all’impresa somme riscosse dagli assicurati a titolo di premi assicurativi, di aver violato gli obblighi di separatezza patrimoniale gravanti sugli intermediari, non avendo versato sul conto corrente separato dell’agenzia le somme incassate a titolo di premi, di non essersi comportato con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati nello svolgimento dell’attività di intermediazione in relazione alla fattispecie di omessa registrazione. Il ricorso di Donnici non ha prodotto elementi utili a ribaltare la situazione, così il Tar ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio (1.500 euro) in favore dell’Ivass, oltre oneri e accessori come per legge.
Il secondo caso ha riguardato Raimondo Amaducci, che ha presentato ricorso contro Ivass per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione emessa dal collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari Ivass (15 novembre 2016), nell’ambito di un procedimento disciplinare a suo carico.
L’Ivass, in particolare, aveva contestato ad Amaducci una serie di violazioni derivanti dal proprio comportamento: non aver rimesso a società assicuratrice le somme riscosse dagli assicurati a titolo di premi; aver violato gli obblighi di separatezza patrimoniale, non avendo versato i premi assicurativi; aver violato gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità per non aver agito in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti/assicurati, in relazione alle mancate rimesse di premi. Contestazioni che avevano portato a un provvedimento di radiazione. Qui il Tar ha dichiarato irricevibile il ricorso in esame.
Infine, il caso di Paolo Coppitelli, ex broker per oltre 30 anni ed ex special advisor per l’Italia di Alpha Insurance A/S, compagnia assicurativa danese, che ha presentato ricorso contro l’Ivass per l’annullamento del provvedimento disciplinare della radiazione del 22 febbraio del 2016, della relativa deliberazione del collegio di garanzia e della richiesta di Ivass di risarcimento dei danni causati.
L’Ivass gli aveva contestato la mancata rimessa all’impresa di riassicurazione delle somme percepite a titolo di premi riassicurativi, il non essersi comportato con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e per non aver agito in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi con riferimento alla mancata rimessa di premi incassati. Il Tar ha respinto il ricorso.
È possibile visionare i tre provvedimenti, con relative memorie difensive dei ricorrenti, cliccando QUI (da pagina 104 a 132).
Fabio Sgroi
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